Sentenza 199/1971 (ECLI:IT:COST:1971:199)
Massima numero 5814
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
10/12/1971; Decisione del
10/12/1971
Deposito del 16/12/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 199/71. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PRESTATORI DI LAVORO DOMESTICO CONTINUATIVO DI DURATA INFERIORE ALLE QUATTRO ORE GIORNALIERE - R.D.L. 4 OTTOBRE 1935, N. 1827, ART. 49, TERZO COMMA, E ALLEGATA TABELLA B - ESCLUSIONE DALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA CONTRO L'INVALIDITA' LA VECCHIAIA - ABROGAZIONE ESPRESSA DISPOSTA DALL'ART. 6 DEL R.D.L. 14 APRILE 1939, N. 636 - QUESTIONE PROPOSTA PER FATTI VERIFICATISI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA IN CUI LA NORMA HA CESSATO DI AVERE VIGORE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 199/71. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PRESTATORI DI LAVORO DOMESTICO CONTINUATIVO DI DURATA INFERIORE ALLE QUATTRO ORE GIORNALIERE - R.D.L. 4 OTTOBRE 1935, N. 1827, ART. 49, TERZO COMMA, E ALLEGATA TABELLA B - ESCLUSIONE DALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA CONTRO L'INVALIDITA' LA VECCHIAIA - ABROGAZIONE ESPRESSA DISPOSTA DALL'ART. 6 DEL R.D.L. 14 APRILE 1939, N. 636 - QUESTIONE PROPOSTA PER FATTI VERIFICATISI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA IN CUI LA NORMA HA CESSATO DI AVERE VIGORE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
L'art. 49, terzo comma (e allegata tab. B) del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sono stati espressamente abrogati dall'art. 6 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636. Pertanto e' inammissibile ogni questione di legittimita' costituzionale per fatti verificatisi successivamente alla data in cui tale norma ha cessato di avere vigore. Specie: esclusione dall'assicurazione generale obbligatoria contro l'invalidita' e la vecchiaia dei prestatori di lavoro domestico continuativo di durata inferiore alle quattro ore giornaliere.
L'art. 49, terzo comma (e allegata tab. B) del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sono stati espressamente abrogati dall'art. 6 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636. Pertanto e' inammissibile ogni questione di legittimita' costituzionale per fatti verificatisi successivamente alla data in cui tale norma ha cessato di avere vigore. Specie: esclusione dall'assicurazione generale obbligatoria contro l'invalidita' e la vecchiaia dei prestatori di lavoro domestico continuativo di durata inferiore alle quattro ore giornaliere.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23