Sentenza 200/1971 (ECLI:IT:COST:1971:200)
Massima numero 5816
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  10/12/1971;  Decisione del  10/12/1971
Deposito del 16/12/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5815  5817


Titolo
SENT. 200/71 B. RIFORMA FONDIARIA - ESPROPRIAZIONE, BONIFICA E ASSEGNAZIONE DEI TERRENI AI CONTADINI - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841, ARTT. 8 E 9 - TERZO RESIDUO - OBBLIGHI E LIMITI NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO.

Testo
Gli artt. 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dedicati all'istituto del terzo residuo, stabiliscono che qualora si proceda all'esproprio immediato solo di due terzi dei terreni espropriabili, il restante terzo resta soggetto a vincolo di indisponibilita' e su di esso il proprietario puo' chiedere di eseguire le spese di trasformazione fondiaria previste dall'Ente di riforma. Con tale domanda il proprietario consegue l'effetto della sospensione dell'espropriazione immediata per il terzo dei terreni espropriabili ed assume nei confronti dell'ente obblighi precisi di condurre ad esecuzione, a proprie spese, secondo termini e piani prestabiliti le opere di miglioramento e trasformazione assegnategli. All'adempimento di questi obblighi fanno riscontro il diritto alla conservazione in proprieta' della meta' dei terreni del terzo residuo, il diritto al pagamento della indennita' di espropriazione e al rimborso delle spese di trasformazione sostenute per l'altra meta' che deve essere consegnata all'ente; nel caso di inadempimento degli obblighi invece la legge dispone (art. 9, comma quarto) che il proprietario non solo dovra' consegnare all'ente l'intero terzo residuo, ma non avra' neppure diritto all'indennizzo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte