Sentenza 200/1971 (ECLI:IT:COST:1971:200)
Massima numero 5817
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
10/12/1971; Decisione del
10/12/1971
Deposito del 16/12/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 200/71 C. RIFORMA FONDIARIA - ESPROPRIAZIONE, BONIFICA E ASSEGNAZIONE DEI TERRENI AI CONTADINI - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N.841, ART. 9, QUARTO COMMA - ESPROPRIO "SENZA ALCUN INDENNIZZO" DEI TERRENI COSTITUENTI IL TERZO RESIDUO SUI QUALI IL PROPRIETARIO NON ABBIA ESEGUITO ENTRO IL TERMINE DI DUE ANNI LE OPERE DI TRASFORMAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 42, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 200/71 C. RIFORMA FONDIARIA - ESPROPRIAZIONE, BONIFICA E ASSEGNAZIONE DEI TERRENI AI CONTADINI - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N.841, ART. 9, QUARTO COMMA - ESPROPRIO "SENZA ALCUN INDENNIZZO" DEI TERRENI COSTITUENTI IL TERZO RESIDUO SUI QUALI IL PROPRIETARIO NON ABBIA ESEGUITO ENTRO IL TERMINE DI DUE ANNI LE OPERE DI TRASFORMAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 42, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, perche' in contrasto con l'art. 42, comma terzo, della Costituzione, l'art. 9, comma quarto della legge 21 ottobre 1950, n. 841 limitatamente alla parte in cui dispone l'esproprio "senza alcun indennizzo" dei terreni costituenti il terzo residuo sui quali il proprietario che ne aveva fatto domanda non abbia eseguito nel termine di due anni le opere di trasformazione fondiaria previste dall'ente di riforma. A giustificare la privazione di ogni indennizzo non giova addurre che senza di essa resterebbe privo di sanzione l'inadempimento degli obblighi volontariamente assunti da parte del proprietario. La privazione dell'indennizzo non puo' svolgere nella specie la funzione di sanzione sia perche' essa prescinde totalmente dalle ragioni che hanno impedita la realizzazione delle opere nel biennio, sia perche' non e' in alcun modo collegata al danno che l'ente possa aver subito. Mancando tali presupposti anche per l'espropriazione del terzo residuo deve essere corrisposta l'indennita' di cui all'art. 18 della legge stralcio, fermo restando l'obbligo del proprietario - posto che e' naturale e conforme ai principi dell'ordinamento che all'adempimento di una obbligazione consegua una sanzione - di risarcire tutti i danni secondo il diritto comune.
E' costituzionalmente illegittimo, perche' in contrasto con l'art. 42, comma terzo, della Costituzione, l'art. 9, comma quarto della legge 21 ottobre 1950, n. 841 limitatamente alla parte in cui dispone l'esproprio "senza alcun indennizzo" dei terreni costituenti il terzo residuo sui quali il proprietario che ne aveva fatto domanda non abbia eseguito nel termine di due anni le opere di trasformazione fondiaria previste dall'ente di riforma. A giustificare la privazione di ogni indennizzo non giova addurre che senza di essa resterebbe privo di sanzione l'inadempimento degli obblighi volontariamente assunti da parte del proprietario. La privazione dell'indennizzo non puo' svolgere nella specie la funzione di sanzione sia perche' essa prescinde totalmente dalle ragioni che hanno impedita la realizzazione delle opere nel biennio, sia perche' non e' in alcun modo collegata al danno che l'ente possa aver subito. Mancando tali presupposti anche per l'espropriazione del terzo residuo deve essere corrisposta l'indennita' di cui all'art. 18 della legge stralcio, fermo restando l'obbligo del proprietario - posto che e' naturale e conforme ai principi dell'ordinamento che all'adempimento di una obbligazione consegua una sanzione - di risarcire tutti i danni secondo il diritto comune.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte