Sentenza 201/1971 (ECLI:IT:COST:1971:201)
Massima numero 5818
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  10/12/1971;  Decisione del  10/12/1971
Deposito del 16/12/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 201/71. SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - COMPARIZIONE DAVANTI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - COD. PROC. CIV., ART. 707, PRIMO COMMA - DIVIETO DI ESSERE ASSISTITI DA DIFENSORE DAVANTI AL PRESIDENTE PER ESSERE SENTITI PRIMA SEPARATAMENTE E POI CONGIUNTAMENTE E PER IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - GIUSTIFICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Con il divieto posto ai coniugi dall'art. 707, comma primo del codice di procedura civile di farsi assistere dal difensore durante l'audizione, prima separata e poi congiunta ed il tentativo di conciliazione, non si viola l'art. 24 della Costituzione. Tale divieto, infatti, che non vuole e non puo' significare sfiducia nell'opera del difensore, tende a garantire, nel concorso e nel gioco degli interessi che stanno a base della norma, il preminente interesse, di natura pubblica, ad una pacifica continuazione della convivenza tra i coniugi in modo tale che il bene del matrimonio sia permanentemente ed integralmente assicurato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte