Sentenza 201/1971 (ECLI:IT:COST:1971:201)
Massima numero 5818
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
10/12/1971; Decisione del
10/12/1971
Deposito del 16/12/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 201/71. SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - COMPARIZIONE DAVANTI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - COD. PROC. CIV., ART. 707, PRIMO COMMA - DIVIETO DI ESSERE ASSISTITI DA DIFENSORE DAVANTI AL PRESIDENTE PER ESSERE SENTITI PRIMA SEPARATAMENTE E POI CONGIUNTAMENTE E PER IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - GIUSTIFICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 201/71. SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - COMPARIZIONE DAVANTI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - COD. PROC. CIV., ART. 707, PRIMO COMMA - DIVIETO DI ESSERE ASSISTITI DA DIFENSORE DAVANTI AL PRESIDENTE PER ESSERE SENTITI PRIMA SEPARATAMENTE E POI CONGIUNTAMENTE E PER IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - GIUSTIFICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Con il divieto posto ai coniugi dall'art. 707, comma primo del codice di procedura civile di farsi assistere dal difensore durante l'audizione, prima separata e poi congiunta ed il tentativo di conciliazione, non si viola l'art. 24 della Costituzione. Tale divieto, infatti, che non vuole e non puo' significare sfiducia nell'opera del difensore, tende a garantire, nel concorso e nel gioco degli interessi che stanno a base della norma, il preminente interesse, di natura pubblica, ad una pacifica continuazione della convivenza tra i coniugi in modo tale che il bene del matrimonio sia permanentemente ed integralmente assicurato.
Con il divieto posto ai coniugi dall'art. 707, comma primo del codice di procedura civile di farsi assistere dal difensore durante l'audizione, prima separata e poi congiunta ed il tentativo di conciliazione, non si viola l'art. 24 della Costituzione. Tale divieto, infatti, che non vuole e non puo' significare sfiducia nell'opera del difensore, tende a garantire, nel concorso e nel gioco degli interessi che stanno a base della norma, il preminente interesse, di natura pubblica, ad una pacifica continuazione della convivenza tra i coniugi in modo tale che il bene del matrimonio sia permanentemente ed integralmente assicurato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte