Sentenza 202/1971 (ECLI:IT:COST:1971:202)
Massima numero 5819
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  10/12/1971;  Decisione del  10/12/1971
Deposito del 16/12/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5820  5821  5822  5823  5824  5825  5826


Titolo
SENT. 202/71 A. PROCESSO PENALE - ATTI PROCESSUALI - ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - COD. PROC. PEN., ART. 152 CPV. - OBBLIGO DELL'IMMEDIATA DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 152, capoverso, del codice di procedura penale, proposta in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sotto il profilo che la norma denunciata lederebbe, in caso di prescrizione, il diritto di difesa, precludendo all'imputato la possibilita' di presentare elementi di prova diretti a dimostrare l'infondatezza dell'accusa e creerebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento tra coloro che vengono giudicati prima o dopo il decorso del termine di prescrizione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte