Sentenza 202/1971 (ECLI:IT:COST:1971:202)
Massima numero 5821
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  10/12/1971;  Decisione del  10/12/1971
Deposito del 16/12/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5819  5820  5822  5823  5824  5825  5826


Titolo
SENT. 202/71 C. PROCESSO PENALE - ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - COD, PROC. PEN., ART. 152 - OBBLIGO DELL'IMMEDIATA DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA' - NON CONTRASTA CON L'INTERESSE GENERALE DI NON PERSEGUIRE I REATI PRESCRITTI.

Testo
Con l'interesse generale di non perseguire reati prescritti non contrasta l'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale secondo cui deve farsi luogo ad una pronuncia in merito quando, pur risultando una causa di estinzione del reato, esistano prove evidenti dell'insussistenza del fatto, della sua non previsione come reato o dell'estraneita' ad esso dell'imputato, trattandosi, nella specie, di pronuncia di carattere puramente dichiarativo di una situazione gia' concretata al momento della sopravvenienza della prescrizione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte