Sentenza 202/1971 (ECLI:IT:COST:1971:202)
Massima numero 5826
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  10/12/1971;  Decisione del  10/12/1971
Deposito del 16/12/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5819  5820  5821  5822  5823  5824  5825


Titolo
SENT. 202/71 H. PROCESSO PENALE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO A SECONDA CHE SIA GIUDICATI PRIMA O DOPO IL SOPRAVVENIRE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE DEL REATO - COSTITUISCE UNA MERA DISPARITA' DI FATTO - IRRILEVANZA.

Testo
La diseguaglianza di trattamento che si verifica secondo che si sia giudicati primo o dopo il sopravvenire della prescrizione e' conseguenza di mera disparita' di fatto, come tale non costituzionalmente illegittima, inevitabile senza far venir meno l'istituto stesso della prescrizione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte