Sentenza 202/1971 (ECLI:IT:COST:1971:202)
Massima numero 5826
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
10/12/1971; Decisione del
10/12/1971
Deposito del 16/12/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 202/71 H. PROCESSO PENALE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO A SECONDA CHE SIA GIUDICATI PRIMA O DOPO IL SOPRAVVENIRE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE DEL REATO - COSTITUISCE UNA MERA DISPARITA' DI FATTO - IRRILEVANZA.
SENT. 202/71 H. PROCESSO PENALE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO A SECONDA CHE SIA GIUDICATI PRIMA O DOPO IL SOPRAVVENIRE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE DEL REATO - COSTITUISCE UNA MERA DISPARITA' DI FATTO - IRRILEVANZA.
Testo
La diseguaglianza di trattamento che si verifica secondo che si sia giudicati primo o dopo il sopravvenire della prescrizione e' conseguenza di mera disparita' di fatto, come tale non costituzionalmente illegittima, inevitabile senza far venir meno l'istituto stesso della prescrizione.
La diseguaglianza di trattamento che si verifica secondo che si sia giudicati primo o dopo il sopravvenire della prescrizione e' conseguenza di mera disparita' di fatto, come tale non costituzionalmente illegittima, inevitabile senza far venir meno l'istituto stesso della prescrizione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte