Sentenza 203/1971 (ECLI:IT:COST:1971:203)
Massima numero 5827
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  10/12/1971;  Decisione del  10/12/1971
Deposito del 16/12/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5828


Titolo
SENT. 203/71 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - R.D. 7 DICEMBRE 1923, N. 2590, ART. 9, ULTIMO COMMA - DETRAZIONE DELLA PENSIONE PREVILEGIATA DALLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 28 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, l'art. 9, ultimo comma, del R.D. 7 dicembre 1923 n. 2590, che prevede la detrazione della pensione eccezionale corrisposta, in relazione ad un evento di servizio produttivo di infermita', lesioni o morte, ai dipendenti delle ferrovie dello Stato o ai loro superstiti, dalle somme dovute alle vittime o ai loro aventi causa, a titolo di risarcimento danni per il medesimo evento. L'eventuale detrazione elude o riduce la responsabilita' della pubblica amministrazione per fatto illecito, in contrasto con l'art. 28 della Costituzione; crea, inoltre, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, una sperequazione tra i dipendenti delle ferrovie e i privati e gli altri dipendenti dello Stato, i quali vengono tutti integramente risarciti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 28

Altri parametri e norme interposte