Sentenza 120/2020 (ECLI:IT:COST:2020:120)
Massima numero 43481
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  06/05/2020;  Decisione del  06/05/2020
Deposito del 23/06/2020; Pubblicazione in G. U. 24/06/2020
Massime associate alla pronuncia:  43480  43482  45650


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di intervento additivo - Carattere discrezionale delle norme censurate - Preclusione a un intervento della Corte costituzionale - Esclusione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per l'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nella materia tributaria, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990, come introdotto dall'art. 1, comma 78, lett. a), della legge n. 296 del 2006. Se è vero che le disposizioni che prevedono agevolazioni fiscali costituiscono esercizio di un potere discrezionale, ciò tuttavia non preclude l'intervento della Corte costituzionale, dal momento che tale discrezionalità è pur sempre censurabile per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità. (Precedenti citati: sentenze n. 264 del 2017 e n. 177 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/10/1990  n. 346  art. 3  co. 4

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 78

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte