Sentenza 204/1971 (ECLI:IT:COST:1971:204)
Massima numero 5829
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
16/12/1971; Decisione del
16/12/1971
Deposito del 28/12/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 204/71 A. LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - COD. CIV. ART. 2120, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - ESCLUDE IMPLICITAMENTE IL DIRITTO DEL LAVORATORE SUBORDINATO ALL'INDENNITA' DI ANZIANITA' QUANDO IL RAPPORTO DI LAVORO SIA DURATO MENO DI UN ANNO - VIOLAZIONE DELL'ART. 36, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - IMPREGIUDICATEZZA DEI PROFILI RICONDUCIBILI AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 204/71 A. LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - COD. CIV. ART. 2120, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - ESCLUDE IMPLICITAMENTE IL DIRITTO DEL LAVORATORE SUBORDINATO ALL'INDENNITA' DI ANZIANITA' QUANDO IL RAPPORTO DI LAVORO SIA DURATO MENO DI UN ANNO - VIOLAZIONE DELL'ART. 36, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - IMPREGIUDICATEZZA DEI PROFILI RICONDUCIBILI AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nonostante la sua portata a quel tempo innovativa in tema di indennita' di anzianita', non ha abrogato quella parte dell'art. 2120 del cod. civile relativa al criterio di determinazione dell'indennita' di anzianita': secondo tale norma l'unita' di tempo cui deve farsi riferimento e' l'anno, con la conseguenza che il servizio prestato per un periodo inferiore all'anno non e' condizione sufficiente perche' il lavoratore abbia diritto all'indennita' di anzianita'. Cosi' interpretata, la norma e' in contrasto con l'art. 36 della Costituzione. Infatti, attesa la natura complementare dell'indennita' di anzianita' rispetto alla retribuzione in senso stretto, deriva che ad essa e' estesa la tutela costituzionale propria di quest'ultima. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione, l'art. 2120 del Codice civile nella parte in cui esclude che l'indennita' di anzianita' sia dovuta al prestatore di lavoro, il cui servizio abbia avuto una durata inferiore all'anno.
L'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nonostante la sua portata a quel tempo innovativa in tema di indennita' di anzianita', non ha abrogato quella parte dell'art. 2120 del cod. civile relativa al criterio di determinazione dell'indennita' di anzianita': secondo tale norma l'unita' di tempo cui deve farsi riferimento e' l'anno, con la conseguenza che il servizio prestato per un periodo inferiore all'anno non e' condizione sufficiente perche' il lavoratore abbia diritto all'indennita' di anzianita'. Cosi' interpretata, la norma e' in contrasto con l'art. 36 della Costituzione. Infatti, attesa la natura complementare dell'indennita' di anzianita' rispetto alla retribuzione in senso stretto, deriva che ad essa e' estesa la tutela costituzionale propria di quest'ultima. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione, l'art. 2120 del Codice civile nella parte in cui esclude che l'indennita' di anzianita' sia dovuta al prestatore di lavoro, il cui servizio abbia avuto una durata inferiore all'anno.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte