Sentenza 205/1971 (ECLI:IT:COST:1971:205)
Massima numero 5831
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  16/12/1971;  Decisione del  16/12/1971
Deposito del 28/12/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5832


Titolo
SENT. 205/71 A. PROCESSO PENALE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PER INFERMITA' SOPRAVVENUTA DELL'IMPUTATO - COD. PROC. PEN., ART. 88 - FINALITA' - GIUSTIFICAZIONE.

Testo
L'art. 88 c.p.p., disponendo la sospensione del giudizio nel caso in cui l'imputato venga a trovarsi in tale stato d'infermita' di mente da escludere totalmente la sua capacita' di intendere o di volere, trova, nei presupposti e nel contenuto, autonomia razionale e compiuta giustificazione rispondendo alla finalita' di mantenere intatto l'esercizio del diritto di autodifesa, che e' certamente diritto primario dell'imputato, garantito dalla Costituzione, ed immanente a tutto l'iter processuale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte