Sentenza 205/1971 (ECLI:IT:COST:1971:205)
Massima numero 5832
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
16/12/1971; Decisione del
16/12/1971
Deposito del 28/12/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5831
Titolo
SENT. 205/71 B. PROCESSO PENALE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PER INFERMITA' SOPRAVVENUTA ALL'IMPUTATO - COD. PROC. PEN., ART. 88 - OMESSA PREVISIONE DELLA CONTINGENTE IMPOSSIBILITA' DI ESERCITARE LA "DIFESA MATERIALE" PER IMPEDIMENTO FISICO - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - SUSSISTENZA NELL'ORDINAMENTO DI IDONEI MEZZI DI DIFESA PERSONALE RELATIVI AD ALTRE SITUAZIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 205/71 B. PROCESSO PENALE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PER INFERMITA' SOPRAVVENUTA ALL'IMPUTATO - COD. PROC. PEN., ART. 88 - OMESSA PREVISIONE DELLA CONTINGENTE IMPOSSIBILITA' DI ESERCITARE LA "DIFESA MATERIALE" PER IMPEDIMENTO FISICO - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - SUSSISTENZA NELL'ORDINAMENTO DI IDONEI MEZZI DI DIFESA PERSONALE RELATIVI AD ALTRE SITUAZIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione all'art. 88 c.p.p. (concernente la sospensione del giudizio per infermita' di mente sopravvenuta all'imputato), per preteso contrasto con la garanzia di difesa di cui all'art. 24, secondo comma, Cost., nel presupposto della mancata previsione di altra ipotesi di infermita', di natura diversa (fisica, non mentale), anche se di eguale effetto, come quella derivante dal blocco emotivo dei mezzi vocali di espressione, poiche' prescinde dall'autonomia di contenuti e di finalita' del citato art. 88 c.p.p., la quale esclude che in esso possano ravvisarsi lacune normative che ne vizino il contenuto con effetto pregiudizievole per l'esercizio del diritto di difesa; tanto piu' che il sistema del diritto positivo prevede altri provvedimenti contingenti da adottarsi in caso di necessita' (art. 143, 431, 432 c.p.p.), apprestando in definitiva sufficienti garanzie del diritto di difesa personale.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione all'art. 88 c.p.p. (concernente la sospensione del giudizio per infermita' di mente sopravvenuta all'imputato), per preteso contrasto con la garanzia di difesa di cui all'art. 24, secondo comma, Cost., nel presupposto della mancata previsione di altra ipotesi di infermita', di natura diversa (fisica, non mentale), anche se di eguale effetto, come quella derivante dal blocco emotivo dei mezzi vocali di espressione, poiche' prescinde dall'autonomia di contenuti e di finalita' del citato art. 88 c.p.p., la quale esclude che in esso possano ravvisarsi lacune normative che ne vizino il contenuto con effetto pregiudizievole per l'esercizio del diritto di difesa; tanto piu' che il sistema del diritto positivo prevede altri provvedimenti contingenti da adottarsi in caso di necessita' (art. 143, 431, 432 c.p.p.), apprestando in definitiva sufficienti garanzie del diritto di difesa personale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte