Sentenza 206/1971 (ECLI:IT:COST:1971:206)
Massima numero 5833
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
16/12/1971; Decisione del
16/12/1971
Deposito del 28/12/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5834
Titolo
SENT. 206/71 A. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE - COD. PROC. PEN., ARTT. 408 E 422 - NON RICHIEDONO, A PENA DI NULLITA' ASSOLUTA, LA CITAZIONE IN DIBATTIMENTO DEL DANNEGGIATO CHE NON SIA COSTITUITO PARTE CIVILE O NON SIA PERSONA OFFESA O QUERELANTE O DENUNZIANTE - NON VIOLANO GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 206/71 A. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE - COD. PROC. PEN., ARTT. 408 E 422 - NON RICHIEDONO, A PENA DI NULLITA' ASSOLUTA, LA CITAZIONE IN DIBATTIMENTO DEL DANNEGGIATO CHE NON SIA COSTITUITO PARTE CIVILE O NON SIA PERSONA OFFESA O QUERELANTE O DENUNZIANTE - NON VIOLANO GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Gli artt. 408 e 422 del cod. proc. pen., i quali non richiedono, in relazione all'art. 412 dello stesso codice, la citazione in dibattimento a pena di nullita', del danneggiato che non rivesta alcuna delle qualifiche indicate nell'art. 408, non contrastano con l'art. 3 della Costituzione. Infatti, l'art. 185 del codice penale sulle restituzioni e sul risarcimento del danno, non trova riscontro in una coincidente normativa del codice di rito: esigenze di concentrazione e di speditezza hanno indotto il legislatore a non imporre, a pena di nullita', la difficile ricerca di eventuali danneggiati non altrimenti qualificati. D'altro canto, l'art. 22 cod. proc. pen., consentendo ad ogni danneggiato di costituirsi parte civile, attribuisce i corrispondenti diritti solo a chi si sia avvalso di tale facolta'; l'offeso, il querelante e il denunziante sono normalmente in grado di offrire un contributo all'accertamento della verita' dei fatti ed al convincimento del giudice. Invece il semplice danneggiato lamenta il pregiudizio che ha sofferto e ne rivendica il ristoro, al di fuori della dialettica del processo. Ne' sussiste la violazione dell'art. 24 Cost.: non del primo comma, perche' a nessuno che abbia sofferto un danno dal reato, e' sottratto il diritto di far valere le proprie ragioni nel processo penale; non del comma successivo, perche' la costituzione di parte civile consente la difesa personale e tecnica. Per di piu', nonostante l'imperfezione del sistema, conseguente alla compenetrazione dell'azione civile nel processo penale, il danneggiato puo' avvalersi, a proprio vantaggio, dell'efficacia riflessa del giudicato penale. Per lo stesso ordine di ragioni, non e' essenziale al processo l'avviso di procedimento, di cui all'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n.932, a tutti i danneggiati.
Gli artt. 408 e 422 del cod. proc. pen., i quali non richiedono, in relazione all'art. 412 dello stesso codice, la citazione in dibattimento a pena di nullita', del danneggiato che non rivesta alcuna delle qualifiche indicate nell'art. 408, non contrastano con l'art. 3 della Costituzione. Infatti, l'art. 185 del codice penale sulle restituzioni e sul risarcimento del danno, non trova riscontro in una coincidente normativa del codice di rito: esigenze di concentrazione e di speditezza hanno indotto il legislatore a non imporre, a pena di nullita', la difficile ricerca di eventuali danneggiati non altrimenti qualificati. D'altro canto, l'art. 22 cod. proc. pen., consentendo ad ogni danneggiato di costituirsi parte civile, attribuisce i corrispondenti diritti solo a chi si sia avvalso di tale facolta'; l'offeso, il querelante e il denunziante sono normalmente in grado di offrire un contributo all'accertamento della verita' dei fatti ed al convincimento del giudice. Invece il semplice danneggiato lamenta il pregiudizio che ha sofferto e ne rivendica il ristoro, al di fuori della dialettica del processo. Ne' sussiste la violazione dell'art. 24 Cost.: non del primo comma, perche' a nessuno che abbia sofferto un danno dal reato, e' sottratto il diritto di far valere le proprie ragioni nel processo penale; non del comma successivo, perche' la costituzione di parte civile consente la difesa personale e tecnica. Per di piu', nonostante l'imperfezione del sistema, conseguente alla compenetrazione dell'azione civile nel processo penale, il danneggiato puo' avvalersi, a proprio vantaggio, dell'efficacia riflessa del giudicato penale. Per lo stesso ordine di ragioni, non e' essenziale al processo l'avviso di procedimento, di cui all'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n.932, a tutti i danneggiati.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte