Sentenza 206/1971 (ECLI:IT:COST:1971:206)
Massima numero 5834
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  16/12/1971;  Decisione del  16/12/1971
Deposito del 28/12/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5833


Titolo
SENT. 206/71 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - COD. PROC. PEN., ARTT. 306 E 185 - FACOLTA' DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO ANCHE SE NON COSTITUITA PARTE CIVILE - CONTRADDITTORIO TRA IMPUTATO E PARTE CIVILE - SI INSTAURA NEL DIBATTIMENTO - NON VIOLANO L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non contrastano con l'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione ne' l'art. 306 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il diritto alla citazione o all'avviso di procedimento a favore dell'offeso dal reato nell'istruzione formale; ne' l'art. 185 dello stesso codice, per non annoverare tale omissione fra le nullita' assolute. Quest'ultima disposizione, infatti, non concerne la parte civile, mentre l'art. 306 conferisce alla persona offesa delle eventuali facolta', senza altri diritti nel procedimento. D'altronde, il principio gia' espresso da questa Corte con sent. n. 136 del 1968, per l'istruzione sommaria - secondo il quale il contraddittorio tra imputato o parte civile non si instaura nella fase istruttoria, ma nel dibattimento - non e' smentito dalla diversa disciplina statuita per l'istruzione formale, dato il criterio, ivi accolto (artt. 97 e 99 cod. proc. pen.) delle provvisorieta' della costituzione di parte civile fino alle soglie della discussione finale di primo grado.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte