Sentenza 207/1971 (ECLI:IT:COST:1971:207)
Massima numero 5838
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente FRAGALI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
16/12/1971; Decisione del
16/12/1971
Deposito del 28/12/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 207/71 D. REGIONE - ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DI AUTORITA' AMMINISTRATIVE STATALI ANCHE OVE INTENDANO ADOTTARE I PRINCIPI AFFERMATI IN UNA PRONUNCIA DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE.
SENT. 207/71 D. REGIONE - ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DI AUTORITA' AMMINISTRATIVE STATALI ANCHE OVE INTENDANO ADOTTARE I PRINCIPI AFFERMATI IN UNA PRONUNCIA DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE.
Testo
Le autorita' amministrative statali, anche ove intendano adottare i principi affermati in una pronunzia dall'Autorita' giudiziaria ordinaria, non hanno potesta' di disapplicare gli atti amministrativi delle competenti autorita' regionali. Nella specie il Ministero delle finanze, nell'esercizio del proprio potere di impartire istruzioni e direttive ai dipendenti uffici operanti nel territorio siciliano, con circolare n. 380925 in data 11 dicembre 1970, adeguandosi alla interpretazione della sentenza della Cassazione a Sezioni unite 21 settembre 1970, n. 1640 interpretativa dell'art. 7 della l. reg. 7 dicembre 1953, n. 61 e dell'art. 1 della l. reg. del 1957, n. 51, aveva ordinato alle intendenze di finanza di assoggettare le imprese edili al pagamento dell'imposta di ricchezza mobile anche quando nel loro confronto la regione avesse emesso decreti di esenzione in applicazione delle richiamate leggi regionali.
Le autorita' amministrative statali, anche ove intendano adottare i principi affermati in una pronunzia dall'Autorita' giudiziaria ordinaria, non hanno potesta' di disapplicare gli atti amministrativi delle competenti autorita' regionali. Nella specie il Ministero delle finanze, nell'esercizio del proprio potere di impartire istruzioni e direttive ai dipendenti uffici operanti nel territorio siciliano, con circolare n. 380925 in data 11 dicembre 1970, adeguandosi alla interpretazione della sentenza della Cassazione a Sezioni unite 21 settembre 1970, n. 1640 interpretativa dell'art. 7 della l. reg. 7 dicembre 1953, n. 61 e dell'art. 1 della l. reg. del 1957, n. 51, aveva ordinato alle intendenze di finanza di assoggettare le imprese edili al pagamento dell'imposta di ricchezza mobile anche quando nel loro confronto la regione avesse emesso decreti di esenzione in applicazione delle richiamate leggi regionali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39