Sentenza 208/1971 (ECLI:IT:COST:1971:208)
Massima numero 5839
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FRAGALI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
16/12/1971; Decisione del
16/12/1971
Deposito del 28/12/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 208/71 A. PROTEZIONE CIVILE - LEGGE 8 DICEMBRE 1970, N. 996 - APPLICABILITA' ALLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE ED ALLE PROVINCIE DI TRENTO E BOLZANO - SUBORDINAZIONE ALL'IPOTESI DI CALAMITA' NATURALI O DI CATASTROFI - SALVEZZA DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE ED AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLO STATUTO SPECIALE NELLA MATERIA DEI SERVIZI ANTINCENDI E DELLE OPERE DI PRONTO SOCCORSO.
SENT. 208/71 A. PROTEZIONE CIVILE - LEGGE 8 DICEMBRE 1970, N. 996 - APPLICABILITA' ALLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE ED ALLE PROVINCIE DI TRENTO E BOLZANO - SUBORDINAZIONE ALL'IPOTESI DI CALAMITA' NATURALI O DI CATASTROFI - SALVEZZA DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE ED AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLO STATUTO SPECIALE NELLA MATERIA DEI SERVIZI ANTINCENDI E DELLE OPERE DI PRONTO SOCCORSO.
Testo
L'applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile, e' subordinato all'ipotesi di calamita' naturali o catastrofiche che "per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari", come si desume dal tenore testuale dell'art. 1 ed altresi' dall'art. 2, comma secondo, che fa salve le competenze legislative ed amministrative delle Regioni ad autonomia speciale in materia di servizi antincendi e di opere di pronto soccorso per calamita' pubbliche, ove previste dai rispettivi statuti, nonche' dal successivo art. 5, che, nel disciplinare la dichiarazione di catastrofe o calamita' naturale, reca l'inciso "salvo i casi di evento non particolarmente grave, cui provvedono gli organi elettivi e gli organi ordinari della protezione civile".
L'applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile, e' subordinato all'ipotesi di calamita' naturali o catastrofiche che "per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari", come si desume dal tenore testuale dell'art. 1 ed altresi' dall'art. 2, comma secondo, che fa salve le competenze legislative ed amministrative delle Regioni ad autonomia speciale in materia di servizi antincendi e di opere di pronto soccorso per calamita' pubbliche, ove previste dai rispettivi statuti, nonche' dal successivo art. 5, che, nel disciplinare la dichiarazione di catastrofe o calamita' naturale, reca l'inciso "salvo i casi di evento non particolarmente grave, cui provvedono gli organi elettivi e gli organi ordinari della protezione civile".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte