Sentenza 120/2020 (ECLI:IT:COST:2020:120)
Massima numero 43482
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  06/05/2020;  Decisione del  06/05/2020
Deposito del 23/06/2020; Pubblicazione in G. U. 24/06/2020
Massime associate alla pronuncia:  43480  43481  45650


Titolo
Imposte e tasse - Imposta sulle successioni e donazioni - Esenzione per i trasferimenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni - Inclusione, tra i beneficiari, del coniuge - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di tutela della famiglia - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 29 Cost. - dell'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990, come introdotto dall'art. 1, comma 78, lett. a), della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui non include tra i trasferimenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni che non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni anche quelli a favore del coniuge del dante causa, contemplando esclusivamente i trasferimenti a favore dei discendenti. Lo scopo della norma censurata - che peraltro prescinde completamente dalla verifica di uno stato di bisogno e risulta eccedente rispetto alla protezione offerta dai precetti costituzionali posti a tutela sia della famiglia (art. 29 Cost.), sia dell'impresa (art. 41 Cost.) - è quello di incentivare la continuità di un'attività d'impresa da parte dei discendenti all'interno della famiglia del dante causa in occasione della successione mortis causa, rispetto alla quale il trasferimento a seguito di donazione rappresenta una vicenda sostanzialmente, anche se non necessariamente, anticipatoria. La scelta legislativa di circoscrivere il beneficio alla sola ipotesi del passaggio intergenerazionale a favore dei discendenti non è arbitraria, essendo giustificata in una prospettiva di "maggiore durata" della continuità dell'attività economica. Il trasferimento al coniuge non è, pertanto, pienamente assimilabile a quello a favore del discendente. (Precedenti citati: sentenze n. 54 del 2020, n. 85 del 2013, n. 270 del 2010, n. 159 del 1985).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, le cosiddette agevolazioni fiscali non rappresentano un "accidente" dei sistemi tributari, quanto piuttosto il modo di risolvere complessi problemi di ponderazione degli interessi e dei valori in gioco in materia di imposizione. Si tratta di una ponderazione rimessa in primo luogo alla valutazione discrezionale del legislatore, ma pur sempre sindacabile dalla Corte costituzionale sotto il profilo della proporzionalità del bilanciamento operato, in particolare quando viene in causa una vera e propria deroga al dovere di tutti di concorrere alle spese pubbliche in base alla propria capacità contributiva (artt. 2, 3 e 53 Cost.), con ricaduta sulle connesse finalità redistributive e sulle esigenze di finanziamento dei diritti costituzionali. (Precedente citato: sentenza n. 288 del 2019).

L'imposizione delle successioni e donazioni è giustificata dall'arricchimento dell'erede o del beneficiario e, quindi, in ragione della capacità contributiva di questi ultimi, che risulta nuova e autonoma anche rispetto alle imposte a suo tempo versate dal dante causa. (Precedente citato: sentenza n. 54 del 2020).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/10/1990  n. 346  art. 3  co. 4

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 78

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte