Sentenza 208/1971 (ECLI:IT:COST:1971:208)
Massima numero 5843
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FRAGALI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
16/12/1971; Decisione del
16/12/1971
Deposito del 28/12/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 208/71 E. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - COMPETENZA LEGISLATIVA - STATUTO, ARTT. 4, N. 8, E 13 - ORGANIZZAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO - NON INCIDENZA SULLA MATERIA DELLA LEGGE STATALE 8 DICEMBRE 1970, N. 996, SULLA PROTEZIONE CIVILE.
SENT. 208/71 E. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - COMPETENZA LEGISLATIVA - STATUTO, ARTT. 4, N. 8, E 13 - ORGANIZZAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO - NON INCIDENZA SULLA MATERIA DELLA LEGGE STATALE 8 DICEMBRE 1970, N. 996, SULLA PROTEZIONE CIVILE.
Testo
La legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile, non incide sull'organizzazione dei vigili del fuoco dettata per il Trentino-Alto Adige dalla competente legislazione regionale, il rispetto della quale e', oltre tutto, anche formalmente consacrato nell'ultimo comma dell'art. 2; ed e' altrettanto certo che le previsioni dell'art. 6, concernenti l'impiego del corpo nazionale vigili del fuoco, presuppongono, come d'altronde l'intera legge, il verificarsi di calamita' nazionali, cui deve sopperire l'intervento dello Stato e non implicano percio' - fuor di questa ipotesi - alcuna illegittima sovrapposizione di organismi statali ai corpi provinciali esistenti ed operanti in quella Regione alla stregua degli ordinamenti da essa stabiliti ed alle dipendenze degli organi regionali e provinciali a cio' destinati.
La legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile, non incide sull'organizzazione dei vigili del fuoco dettata per il Trentino-Alto Adige dalla competente legislazione regionale, il rispetto della quale e', oltre tutto, anche formalmente consacrato nell'ultimo comma dell'art. 2; ed e' altrettanto certo che le previsioni dell'art. 6, concernenti l'impiego del corpo nazionale vigili del fuoco, presuppongono, come d'altronde l'intera legge, il verificarsi di calamita' nazionali, cui deve sopperire l'intervento dello Stato e non implicano percio' - fuor di questa ipotesi - alcuna illegittima sovrapposizione di organismi statali ai corpi provinciali esistenti ed operanti in quella Regione alla stregua degli ordinamenti da essa stabiliti ed alle dipendenze degli organi regionali e provinciali a cio' destinati.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 13
Altri parametri e norme interposte