Sentenza 208/1971 (ECLI:IT:COST:1971:208)
Massima numero 5845
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FRAGALI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
16/12/1971; Decisione del
16/12/1971
Deposito del 28/12/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 208/71 G. PROTEZIONE CIVILE - SOCCORSO E ASSISTENZA ALLE POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA' - LEGGE STATALE 8 DICEMBRE 1970, N. 996 - SI RIFERISCE A CALAMITA' NATURALI CHE TRASCENDANO LA SFERA REGIONALE - DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - NOMINA DI UN COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA DIREZIONE DEI SERVIZI DI SOCCORSO - MANCANZA DI UNA PREVIA INTESA CON LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - GIUSTIFICAZIONE NELLE ESIGENZE DI UNITA' DI INDIRIZZO E DI AZIONE - NON VIOLA GLI ARTT. 4, N. 8, 5, N. 2, 11, N. 14 E 13 DELLO STATUTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 2).
SENT. 208/71 G. PROTEZIONE CIVILE - SOCCORSO E ASSISTENZA ALLE POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA' - LEGGE STATALE 8 DICEMBRE 1970, N. 996 - SI RIFERISCE A CALAMITA' NATURALI CHE TRASCENDANO LA SFERA REGIONALE - DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - NOMINA DI UN COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA DIREZIONE DEI SERVIZI DI SOCCORSO - MANCANZA DI UNA PREVIA INTESA CON LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - GIUSTIFICAZIONE NELLE ESIGENZE DI UNITA' DI INDIRIZZO E DI AZIONE - NON VIOLA GLI ARTT. 4, N. 8, 5, N. 2, 11, N. 14 E 13 DELLO STATUTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 2).
Testo
Le disposizioni dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile, che, mentre includono le Regioni tra i soggetti abilitati a richiedere la dichiarazione di pubblica calamita' e prevedono che la nomina del Commissario possa cadere anche su amministratori regionali, non subordinano pero' la dichiarazione medesima e la nomina del Commissario a previa intesa con le Regioni interessate non sono meritevoli di censura. Infatti, in presenza di catastrofi che commuovono la pubblica opinione, anche internazionale, reclamando la massima concentrazione di energie umane e di mezzi materiali, ivi compresi quelli di cui soltanto lo Stato, e' in grado di disporre, non vi e' piu' luogo a sottili dosaggi di poteri ed a complicazioni di procedure, che potrebbero ritardare, se non addirittura compromettere, la tempestivita' e l'efficacia del soccorso, cui tutti devono animosamente cooperare nell'adempimento di quei doveri inderogabili di solidarieta' sociale che l'art. 2 della Costituzione ha solennemente posto a base dell'ordinamento vigente e che non concernono i soli individui, ma incombono del pari sui gruppi organizzati e gli enti di qualsiasi specie. Non sono fondate, in riferimento agli artt. 4, n. 8, 5, n. 2, 11, n. 14, e 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige), le questioni di legittimita' costituzionale relative alle legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile.
Le disposizioni dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile, che, mentre includono le Regioni tra i soggetti abilitati a richiedere la dichiarazione di pubblica calamita' e prevedono che la nomina del Commissario possa cadere anche su amministratori regionali, non subordinano pero' la dichiarazione medesima e la nomina del Commissario a previa intesa con le Regioni interessate non sono meritevoli di censura. Infatti, in presenza di catastrofi che commuovono la pubblica opinione, anche internazionale, reclamando la massima concentrazione di energie umane e di mezzi materiali, ivi compresi quelli di cui soltanto lo Stato, e' in grado di disporre, non vi e' piu' luogo a sottili dosaggi di poteri ed a complicazioni di procedure, che potrebbero ritardare, se non addirittura compromettere, la tempestivita' e l'efficacia del soccorso, cui tutti devono animosamente cooperare nell'adempimento di quei doveri inderogabili di solidarieta' sociale che l'art. 2 della Costituzione ha solennemente posto a base dell'ordinamento vigente e che non concernono i soli individui, ma incombono del pari sui gruppi organizzati e gli enti di qualsiasi specie. Non sono fondate, in riferimento agli artt. 4, n. 8, 5, n. 2, 11, n. 14, e 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige), le questioni di legittimita' costituzionale relative alle legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 11
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 13
Altri parametri e norme interposte