Sentenza 209/1971 (ECLI:IT:COST:1971:209)
Massima numero 5847
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
16/12/1971; Decisione del
16/12/1971
Deposito del 28/12/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 209/71 A. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - CASI E MODI - COD. PROC. PEN., ART. 502, PRIMO COMMA - POTESTA' DEL PUBBLICO MINISTERO DI ADIRE IL TRIBUNALE PER PROCEDERE COL RITO DIRETTISSIMO - AMPIA DISCREZIONALITA' IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE DEL GIUDIZIO, CIRCA LA FLAGRANZA DEL REATO E LA NON NECESSITA' DI SPECIALI INDAGINI - COERENZA DELLA NORMA CON LE LINEE FONDAMENTALI DEL SISTEMA POSITIVO.
SENT. 209/71 A. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - CASI E MODI - COD. PROC. PEN., ART. 502, PRIMO COMMA - POTESTA' DEL PUBBLICO MINISTERO DI ADIRE IL TRIBUNALE PER PROCEDERE COL RITO DIRETTISSIMO - AMPIA DISCREZIONALITA' IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE DEL GIUDIZIO, CIRCA LA FLAGRANZA DEL REATO E LA NON NECESSITA' DI SPECIALI INDAGINI - COERENZA DELLA NORMA CON LE LINEE FONDAMENTALI DEL SISTEMA POSITIVO.
Testo
L'art. 502, primo comma, c.p.p., nella parte in cui attribuisce al p.m. la potesta' discrezionale di adire il tribunale, nei casi indicati, per il giudizio direttissimo a carico dell'imputato in istato di arresto, non diverge dalle linee fondamentali del sistema positivo. Nella detta norma ha espressione, infatti il principio che, riconoscendo al p.m. la titolarita' dell'azione penale in ordine ai reati di competenza del tribunale, gli conferisce la necessaria legittimazione a promuovere il procedimento penale, nei modi che egli ritenga rispondenti alla legge ed agli interessi della giustizia.
L'art. 502, primo comma, c.p.p., nella parte in cui attribuisce al p.m. la potesta' discrezionale di adire il tribunale, nei casi indicati, per il giudizio direttissimo a carico dell'imputato in istato di arresto, non diverge dalle linee fondamentali del sistema positivo. Nella detta norma ha espressione, infatti il principio che, riconoscendo al p.m. la titolarita' dell'azione penale in ordine ai reati di competenza del tribunale, gli conferisce la necessaria legittimazione a promuovere il procedimento penale, nei modi che egli ritenga rispondenti alla legge ed agli interessi della giustizia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 112
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte