Sentenza 209/1971 (ECLI:IT:COST:1971:209)
Massima numero 5850
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
16/12/1971; Decisione del
16/12/1971
Deposito del 28/12/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 209/71 D. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - COD. PROC. PEN., ART. 502, PRIMO COMMA - POTESTA' DEL P.M. DI ADIRE IL TRIBUNALE PER PROCEDERE COL RITO DIRETTISSIMO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 209/71 D. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - COD. PROC. PEN., ART. 502, PRIMO COMMA - POTESTA' DEL P.M. DI ADIRE IL TRIBUNALE PER PROCEDERE COL RITO DIRETTISSIMO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 502, primo comma, c.p.p., nella parte in cui attribuisce al p.m. il potere-dovere di promuovere l'azione penale nei modi che egli ritenga discrezionalmente rispondenti alla legge ed agli interessi della giustizia ed in ispecie con richiesta di giudizio direttissimo, non viola il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in riferimento all'eventualita' che soggetti diversi subiscano, in linea di fatto, diseguale trattamento.
L'art. 502, primo comma, c.p.p., nella parte in cui attribuisce al p.m. il potere-dovere di promuovere l'azione penale nei modi che egli ritenga discrezionalmente rispondenti alla legge ed agli interessi della giustizia ed in ispecie con richiesta di giudizio direttissimo, non viola il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in riferimento all'eventualita' che soggetti diversi subiscano, in linea di fatto, diseguale trattamento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte