Sentenza 209/1971 (ECLI:IT:COST:1971:209)
Massima numero 5852
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  16/12/1971;  Decisione del  16/12/1971
Deposito del 28/12/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5847  5848  5849  5850  5851  5853  5854  5855


Titolo
SENT. 209/71 F. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - CASI E MODI - COD. PROC. PEN., ART. 502, PRIMO COMMA - POTESTA' DEL PUBBLICO MINISTERO DI ADIRE IL TRIBUNALE PER PROCEDERE COL RITO DIRETTISSIMO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - DECISIONE DEL TRIBUNALE SULL'AMMISSIBILITA' DEL RITO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'esercizio del potere di iniziativa della instaurazione del rapporto processuale secondo il rito direttissimo non e' sottratto alla cognizione del giudice, al quale risulta in definitiva rimessa, a garanzia dell'interesse dell'imputato al giusto procedimento, la decisione circa la necessita' che il procedimento stesso venga svolto col rito ordinario, in sostituzione di quello direttissimo. Ai sensi dell'art. 504, secondo comma, c.p.p., spetta al tribunale verificare l'ammissibilita' nella fattispecie, del rito direttissimo, e se il giudizio risulta promosso fuori delle circostanze prevedute dall'art. 502, disporre che gli atti siano trasmessi al p.m., perche' promuova il giudizio nelle forme ordinarie. Dopo la chiusura del dibattimento, inoltre, allo stesso giudice e' data potesta' di ordinare che si proceda con istruzione formale, quando l'accertamento dei fatti contestati ecceda dai limiti consentiti alle indagini dibattimentali. (art. 504, 1x co.)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte