Sentenza 209/1971 (ECLI:IT:COST:1971:209)
Massima numero 5854
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  16/12/1971;  Decisione del  16/12/1971
Deposito del 28/12/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5847  5848  5849  5850  5851  5852  5853  5855


Titolo
SENT. 209/71 H. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - ESCLUSIONE DELLA FASE ISTRUTTORIA - NON MENOMA L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA. (COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA).

Testo
Non costituisce menomazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., l'esclusione, della fase istruttoria penale che e' legittimamente pretermessa nel giudizio direttissimo, ai sensi dell'art. 502 segg. c.p.p., come in altri procedimenti penali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte