Sentenza 209/1971 (ECLI:IT:COST:1971:209)
Massima numero 5854
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
16/12/1971; Decisione del
16/12/1971
Deposito del 28/12/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 209/71 H. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - ESCLUSIONE DELLA FASE ISTRUTTORIA - NON MENOMA L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA. (COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA).
SENT. 209/71 H. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - ESCLUSIONE DELLA FASE ISTRUTTORIA - NON MENOMA L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA. (COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA).
Testo
Non costituisce menomazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., l'esclusione, della fase istruttoria penale che e' legittimamente pretermessa nel giudizio direttissimo, ai sensi dell'art. 502 segg. c.p.p., come in altri procedimenti penali.
Non costituisce menomazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., l'esclusione, della fase istruttoria penale che e' legittimamente pretermessa nel giudizio direttissimo, ai sensi dell'art. 502 segg. c.p.p., come in altri procedimenti penali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte