Sentenza 209/1971 (ECLI:IT:COST:1971:209)
Massima numero 5855
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
16/12/1971; Decisione del
16/12/1971
Deposito del 28/12/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 209/71 I. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - CASI E MODI - COD. PROC. PEN., ART. 502, PRIMO COMMA - POTESTA' DEL PUBBLICO MINISTERO DI ADIRE IL TRIBUNALE PER PROCEDERE COL RITO DIRETTISSIMO - FACOLTA' DELL'IMPUTATO DI CHIEDERE LA SUA PRESENTAZIONE IMMEDIATA AL TRIBUNALE - MANCATO RICONOSCIMENTO NELLA DISCIPLINA VIGENTE - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - RAZIONALITA' E COERENZA DI QUESTA CON IL SISTEMA PROCESSUALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 209/71 I. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - CASI E MODI - COD. PROC. PEN., ART. 502, PRIMO COMMA - POTESTA' DEL PUBBLICO MINISTERO DI ADIRE IL TRIBUNALE PER PROCEDERE COL RITO DIRETTISSIMO - FACOLTA' DELL'IMPUTATO DI CHIEDERE LA SUA PRESENTAZIONE IMMEDIATA AL TRIBUNALE - MANCATO RICONOSCIMENTO NELLA DISCIPLINA VIGENTE - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - RAZIONALITA' E COERENZA DI QUESTA CON IL SISTEMA PROCESSUALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non puo' ravvisarsi violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo che secondo la normativa del giudizio direttissimo non e' consentito all'imputato chiedere la sua presentazione immediata al tribunale. Tale normativa appare, infatti, razionale e coerente col sistema del codice di procedura penale in vigore che appunto al p.m., titolare dell'azione penale, riserva l'iniziativa del procedimento, ai sensi dell'art. 112 della Costituzione, e la scelta, salvi i controlli giurisdizionali, di quelle modalita' di esercizio dell'azione medesima che si palesino congrue nei singoli casi. Al soggetto passivo dell'azione penale non e' riconosciuto per contro analogo potere, ma gli sono assicurati i mezzi perche' l'accertamento penale sia svolto con l'osservanza della legge e nel rispetto del diritto di difesa.
Non puo' ravvisarsi violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo che secondo la normativa del giudizio direttissimo non e' consentito all'imputato chiedere la sua presentazione immediata al tribunale. Tale normativa appare, infatti, razionale e coerente col sistema del codice di procedura penale in vigore che appunto al p.m., titolare dell'azione penale, riserva l'iniziativa del procedimento, ai sensi dell'art. 112 della Costituzione, e la scelta, salvi i controlli giurisdizionali, di quelle modalita' di esercizio dell'azione medesima che si palesino congrue nei singoli casi. Al soggetto passivo dell'azione penale non e' riconosciuto per contro analogo potere, ma gli sono assicurati i mezzi perche' l'accertamento penale sia svolto con l'osservanza della legge e nel rispetto del diritto di difesa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte