Sentenza 210/1971 (ECLI:IT:COST:1971:210)
Massima numero 5856
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
16/12/1971; Decisione del
16/12/1971
Deposito del 28/12/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 210/71. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE STRAORDINARIE SUL PATRIMONIO - T.U. 9 MAGGIO 1950, N. 203, ART. 65 - PRIVILEGIO A FAVORE DEL CREDITO DELLO STATO SU TUTTI GLI IMMOBILI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DEL CONTRIBUENTE ALLA DATA DEL 29 MARZO 1947 - FONDAMENTO E GIUSTIFICAZIONE - IMPLICITO RINVIO ALLE NORME DEL CODICE CIVILE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, SECONDO COMMA, 4, 23, 35, PRIMO COMMA, E 42, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 210/71. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE STRAORDINARIE SUL PATRIMONIO - T.U. 9 MAGGIO 1950, N. 203, ART. 65 - PRIVILEGIO A FAVORE DEL CREDITO DELLO STATO SU TUTTI GLI IMMOBILI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DEL CONTRIBUENTE ALLA DATA DEL 29 MARZO 1947 - FONDAMENTO E GIUSTIFICAZIONE - IMPLICITO RINVIO ALLE NORME DEL CODICE CIVILE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, SECONDO COMMA, 4, 23, 35, PRIMO COMMA, E 42, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 65 del D.P.R. 9 maggio 1950, n. 203 (approvazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio) proposta in riferimento agli artt. 23, 3, secondo comma, 4, 35, primo comma e 42, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo che la norma denunziata non conterrebbe i criteri idonei a limitare la discrezionalita' della pubblica amministrazione, consentendo a questa di procedere esecutivamente, senza limiti di tempo, non soltanto contro l'effettivo obbligato alla prestazione, ma anche contro uno qualsiasi, a sua scelta, fra i successivi proprietari dei vari immobili sui quali, per quel tributo, grava il privilegio speciale, contrasterebbe con il principio della certezza del diritto, in quanto il privilegio non deve essere trascritto nei registri immobiliari e non e' in alcun modo rilevabile dagli acquirenti degli immobili; creerebbe ingiustificata disuguaglianza, perche' l'esecuzione fiscale contro un qualsiasi terzo, sol perche' proprietario di un immobile, specie se questi e' destinato alla produzione, costituirebbe un limite alla liberta' ed alla possibilita' dei cittadini di partecipare all'organizzazione economica del paese; comprometterebbe il diritto al lavoro sancito dagli artt. 4 e 35 della Costituzione, disattendendo il dovere dello Stato di tutelare tale diritto; verrebbe a ledere la funzione sociale della proprieta' (art. 42, secondo comma Cost.) menomando, a causa dell'illimitato potere concesso alla pubblica amministrazione, il libero godimento dei beni. Ed invero l'art. 65 del D.P.R. 9 maggio 1950, n. 203, lungi dal conferire particolari poteri alla Finanza, non ha fatto altro che concedere il privilegio speciale immobiliare, rinviando implicitamente, per la relativa disciplina, alle norme del codice civile. Onde e' da escludersi una violazione all'art. 23 Cost. Le altre questioni sollevate in riferimento agli altri articoli della Carte, rimangono assorbite.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 65 del D.P.R. 9 maggio 1950, n. 203 (approvazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio) proposta in riferimento agli artt. 23, 3, secondo comma, 4, 35, primo comma e 42, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo che la norma denunziata non conterrebbe i criteri idonei a limitare la discrezionalita' della pubblica amministrazione, consentendo a questa di procedere esecutivamente, senza limiti di tempo, non soltanto contro l'effettivo obbligato alla prestazione, ma anche contro uno qualsiasi, a sua scelta, fra i successivi proprietari dei vari immobili sui quali, per quel tributo, grava il privilegio speciale, contrasterebbe con il principio della certezza del diritto, in quanto il privilegio non deve essere trascritto nei registri immobiliari e non e' in alcun modo rilevabile dagli acquirenti degli immobili; creerebbe ingiustificata disuguaglianza, perche' l'esecuzione fiscale contro un qualsiasi terzo, sol perche' proprietario di un immobile, specie se questi e' destinato alla produzione, costituirebbe un limite alla liberta' ed alla possibilita' dei cittadini di partecipare all'organizzazione economica del paese; comprometterebbe il diritto al lavoro sancito dagli artt. 4 e 35 della Costituzione, disattendendo il dovere dello Stato di tutelare tale diritto; verrebbe a ledere la funzione sociale della proprieta' (art. 42, secondo comma Cost.) menomando, a causa dell'illimitato potere concesso alla pubblica amministrazione, il libero godimento dei beni. Ed invero l'art. 65 del D.P.R. 9 maggio 1950, n. 203, lungi dal conferire particolari poteri alla Finanza, non ha fatto altro che concedere il privilegio speciale immobiliare, rinviando implicitamente, per la relativa disciplina, alle norme del codice civile. Onde e' da escludersi una violazione all'art. 23 Cost. Le altre questioni sollevate in riferimento agli altri articoli della Carte, rimangono assorbite.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
co. 1
Costituzione
art. 42
co. 2
Altri parametri e norme interposte