Sentenza 2/1972 (ECLI:IT:COST:1972:2)
Massima numero 5858
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  13/01/1972;  Decisione del  13/01/1972
Deposito del 19/01/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5859


Titolo
SENT. 2/72 A. REGIONE SARDA - COMPETENZA LEGISLATIVA - STATUTO, ART. 3, LETT. G - TRASPORTI SU LINEE AUTOMOBILISTICHE E TRANVIARIE - LEGGE STATALE 25 FEBBRAIO 1971, N. 94, RELATIVA ALLA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CONCESSIONARI STATALI DI AUTOSERVIZI DI LINEA PER VIAGGIATORI - NON PRECLUDE NE' IMPONE ALLA REGIONE DI EFFETTUARE ANALOGHE EROGAZIONI AI CONCESSIONARI REGIONALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non viola la competenza della Regione sarda prevista dall'art. 3, lett. g, dello Statuto la legge statale 25 febbraio 1971, n. 94, relativa alla "erogazione di contributi straordinari ai concessionari statali di autoservizi di linea per viaggiatori" in quanto (come e' stato gia' ritenuto dalla Corte con sent. n. 11 del 1969, in ordine a un ricorso proposto dalla stessa Regione avverso l'anteriore e del tutto simile legge statale 28 marzo 1968, n. 375) la legge dello Stato non preclude ne' impone alla Regione sarda di effettuare analoghe erogazioni ai concessionari regionali. Cfr.: negli stessi termini sent. n. 11 del 1969 B).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte