Sentenza 2/1972 (ECLI:IT:COST:1972:2)
Massima numero 5859
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
13/01/1972; Decisione del
13/01/1972
Deposito del 19/01/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5858
Titolo
SENT. 2/72 B. TRASPORTI - AUTOSERVIZI DI LINEA PER VIAGGIATORI - LEGGE STATALE 25 FEBBRAIO 1971, N. 94, RELATIVA ALLA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CONCESSIONARI STATALI OPERANTI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE - INSUSSISTENZA - GIUSTIFICAZIONE NEL NON ANCORA AVVENUTO TRASFERIMENTO DI FUNZIONI ALLE PRIME - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 2/72 B. TRASPORTI - AUTOSERVIZI DI LINEA PER VIAGGIATORI - LEGGE STATALE 25 FEBBRAIO 1971, N. 94, RELATIVA ALLA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CONCESSIONARI STATALI OPERANTI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE - INSUSSISTENZA - GIUSTIFICAZIONE NEL NON ANCORA AVVENUTO TRASFERIMENTO DI FUNZIONI ALLE PRIME - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non lede il principio di eguaglianza la legge statale 25 febbraio 1971, n. 94, che, nel disporre l'erogazione di contributi ai concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori, ha limitato il beneficio ai concessionari statali, attualmente operanti nelle Regioni a statuto ordinario, con esclusione dei concessionari regionali operanti nelle Regioni a statuto speciale la censura relativa a una disparita' di trattamento, gia' disattesa in una situazione analoga dalla Corte con la sent. n. 11 del 1969, non trova fondamento neppure nella intervenuta istituzione delle Regioni a statuto ordinario, perche', al momento della emanazione della legge istitutiva, tali enti, pur essendo stati costituiti, erano privi della capacita' di provvedere alla cura degli interessi rientranti nella propria competenza. Cfr.: sent. n. 11/69 C.
Non lede il principio di eguaglianza la legge statale 25 febbraio 1971, n. 94, che, nel disporre l'erogazione di contributi ai concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori, ha limitato il beneficio ai concessionari statali, attualmente operanti nelle Regioni a statuto ordinario, con esclusione dei concessionari regionali operanti nelle Regioni a statuto speciale la censura relativa a una disparita' di trattamento, gia' disattesa in una situazione analoga dalla Corte con la sent. n. 11 del 1969, non trova fondamento neppure nella intervenuta istituzione delle Regioni a statuto ordinario, perche', al momento della emanazione della legge istitutiva, tali enti, pur essendo stati costituiti, erano privi della capacita' di provvedere alla cura degli interessi rientranti nella propria competenza. Cfr.: sent. n. 11/69 C.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte