Sentenza 121/2020 (ECLI:IT:COST:2020:121)
Massima numero 42577
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  20/05/2020;  Decisione del  20/05/2020
Deposito del 23/06/2020; Pubblicazione in G. U. 24/06/2020
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Procedimento di cognizione - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Condizione di proponibilità della domanda di indennizzo - Proposizione di possibili e concreti "modelli procedimentali alternativi", volti ad accelerare il corso del processo, prima che maturi il termine di durata massima - Denunciata violazione del diritto al giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata, come previsto dalla CEDU - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte d'appello di Napoli in riferimento agli artt. 11 (impropriamente richiamato, non venendo in rilievo limitazione alcuna della sovranità nazionale) e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU - degli artt. 1-bis, comma 2, 1-ter, comma 1, e 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, i quali subordinano l'ammissibilità della domanda di equo indennizzo per durata non ragionevole del processo alla proposizione di possibili, e concreti, "modelli procedimentali alternativi", volti ad accelerare il corso del processo, prima che il termine di durata massima sia maturato. La sanzione censurata non è irragionevole o non proporzionata, valendo a richiamare la parte del processo all'osservanza dell'onere di diligenza di cui all'art. 1-ter, ovvero alla proposizione dei suddetti modelli, ritenuti preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, anche dalla giurisprudenza europea. La normativa censurata richiede, pertanto, alla parte del processo in corso un comportamento collaborativo con il giudicante, ferma l'ammissibilità del successivo esperimento dell'azione indennitaria se l'eccessiva durata si fosse poi comunque verificata. L'eventuale limitato margine di compressione della tutela giurisdizionale - peraltro con riguardo alle sole modalità del suo esercizio e non alla qualità del relativo approfondimento, che possa derivare alla parte dal passaggio al rito semplificato - riflette una legittima opzione del legislatore nel quadro di un bilanciamento di valori di pari rilievo costituzionale, quali il diritto di difesa e il valore del giusto processo, per il profilo della ragionevole durata delle liti, che trova ostacolo nella già abnorme mole del contenzioso. (Precedenti citati: sentenze n. 169 del 2019, n. 34 del 2019, n. 135 del 2018 e n. 157 del 2014).

Atti oggetto del giudizio

legge  24/03/2001  n. 89  art. 1  co. 2

legge  24/03/2001  n. 89  art. 1  co. 1

legge  24/03/2001  n. 89  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 13