Sentenza 4/1972 (ECLI:IT:COST:1972:4)
Massima numero 5861
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
13/01/1972; Decisione del
13/01/1972
Deposito del 19/01/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 4/72 A. REVISIONE DELLA COSTITUZIONE - COSTITUZIONE, ART. 138 - INTERPRETAZIONE - APPLICABILITA' - LIMITI - SI RIFERISCE SOLO A MODIFICHE DELLA COSTITUZIONE DI UNA LEGGE COSTITUZIONALE. FASCISMO - DIVIETO DI RIORGANIZZAZIONE DEL PARTITO FASCISTA E DI ATTIVITA' NEO-FASCISTE - LEGGE 20 GIUGNO 1952, N. 645 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - QUESTIONE GIA' DECISA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 4/72 A. REVISIONE DELLA COSTITUZIONE - COSTITUZIONE, ART. 138 - INTERPRETAZIONE - APPLICABILITA' - LIMITI - SI RIFERISCE SOLO A MODIFICHE DELLA COSTITUZIONE DI UNA LEGGE COSTITUZIONALE. FASCISMO - DIVIETO DI RIORGANIZZAZIONE DEL PARTITO FASCISTA E DI ATTIVITA' NEO-FASCISTE - LEGGE 20 GIUGNO 1952, N. 645 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - QUESTIONE GIA' DECISA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Deve essere confermata la sentenza n. 1 del 1957, che, in rapporto all'intera legge n. 645 del 1952, ebbe ad escludere l'eccepita violazione dell'art. 138, nella considerazione che quest'ultimo trova applicazione solo quando si debba procedere alla modifica della Costituzione o di una legge costituzionale. Ipotesi che non si verifica nei riguardi dell'atto normativo denunciato, innovativo della precedente legge 3 dicembre 1947, n. 1546, che era stata si' approvata dall'Assemblea costituente, ma nell'esercizio delle funzioni legislative ordinarie, ad essa attribuibili in virtu' dell'art. 3 del d.l.lgt. 16 marzo 1946, n. 98. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 20 giugno 1952, n. 645, sulla repressione dell'attivita' fascista, in riferimento agli artt. 138 e 21 della Costituzione.
Deve essere confermata la sentenza n. 1 del 1957, che, in rapporto all'intera legge n. 645 del 1952, ebbe ad escludere l'eccepita violazione dell'art. 138, nella considerazione che quest'ultimo trova applicazione solo quando si debba procedere alla modifica della Costituzione o di una legge costituzionale. Ipotesi che non si verifica nei riguardi dell'atto normativo denunciato, innovativo della precedente legge 3 dicembre 1947, n. 1546, che era stata si' approvata dall'Assemblea costituente, ma nell'esercizio delle funzioni legislative ordinarie, ad essa attribuibili in virtu' dell'art. 3 del d.l.lgt. 16 marzo 1946, n. 98. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 20 giugno 1952, n. 645, sulla repressione dell'attivita' fascista, in riferimento agli artt. 138 e 21 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 138
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte