Sentenza 4/1972 (ECLI:IT:COST:1972:4)
Massima numero 5862
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
13/01/1972; Decisione del
13/01/1972
Deposito del 19/01/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 4/72 B. FASCISMO - DIVIETO DI RIORGANIZZAZIONE DEL PARTITO FASCISTA E DI ATTIVITA' NEO-FASCISTE - LEGGE 20 GIUGNO 1952, N. 645, ART. 8 - SEQUESTRO PREVENTIVO DI GIORNALI PER APOLOGIA DEL FASCISMO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 4/72 B. FASCISMO - DIVIETO DI RIORGANIZZAZIONE DEL PARTITO FASCISTA E DI ATTIVITA' NEO-FASCISTE - LEGGE 20 GIUGNO 1952, N. 645, ART. 8 - SEQUESTRO PREVENTIVO DI GIORNALI PER APOLOGIA DEL FASCISMO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La norma dell'art. 8 legge n. 645 del 1952 fa rientrare fra i casi di delitti di stampa, in ordine ai quali si rende possibile procedere a sequestro preventivo, l'apologia del fascismo, elevata a fattispecie criminosa dal precedente art. 4, uniformandosi cosi' a quanto la Costituzione prescrive per la valida adozione di quella misura cautelare.
La norma dell'art. 8 legge n. 645 del 1952 fa rientrare fra i casi di delitti di stampa, in ordine ai quali si rende possibile procedere a sequestro preventivo, l'apologia del fascismo, elevata a fattispecie criminosa dal precedente art. 4, uniformandosi cosi' a quanto la Costituzione prescrive per la valida adozione di quella misura cautelare.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte