Sentenza 4/1972 (ECLI:IT:COST:1972:4)
Massima numero 5864
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  13/01/1972;  Decisione del  13/01/1972
Deposito del 19/01/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5861  5862  5863  5865  5866


Titolo
SENT. 4/72 D. STAMPA - SEQUESTRO NEL CASO DI DELITTO PREVISTO DALLA "LEGGE SULLA STAMPA" - COSTITUZIONE, ART. 21 - INTERPRETAZIONE DELL'INCISO - NON DA' VITA AD UN TIPO SPECIALE DI RISERVA, MA INDICA IL COMPLESSO DELLE NORME LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA MATERIA.

Testo
Risalendo ai lavori preparatori relativi all'art. 21, si puo' accertare che la modifica apportata dalla prima sottocommissione alla proposta originaria, con la sostituzione alla dizione "legge" di quella "legge sulla stampa", non fu espressione del proposito di dar vita ad un tipo speciale di riserva, essendosi anzi espressamente affermata da uno dei componenti della Commissione, non contraddetto dagli altri, la piena equivalenza fra le due dizioni. Obiettivamente considerata, la formula dell'art. 21 non e' cosi' univoca da potersene argomentare la volonta' di introdurre una riserva qualificata di legge, potendo invece venire interpretata come indicativa del complesso delle norme riguardanti la materia, anche all'infuori della loro riunione formale in unica sede.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21  co. 3

Altri parametri e norme interposte