Sentenza 4/1972 (ECLI:IT:COST:1972:4)
Massima numero 5864
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
13/01/1972; Decisione del
13/01/1972
Deposito del 19/01/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 4/72 D. STAMPA - SEQUESTRO NEL CASO DI DELITTO PREVISTO DALLA "LEGGE SULLA STAMPA" - COSTITUZIONE, ART. 21 - INTERPRETAZIONE DELL'INCISO - NON DA' VITA AD UN TIPO SPECIALE DI RISERVA, MA INDICA IL COMPLESSO DELLE NORME LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA MATERIA.
SENT. 4/72 D. STAMPA - SEQUESTRO NEL CASO DI DELITTO PREVISTO DALLA "LEGGE SULLA STAMPA" - COSTITUZIONE, ART. 21 - INTERPRETAZIONE DELL'INCISO - NON DA' VITA AD UN TIPO SPECIALE DI RISERVA, MA INDICA IL COMPLESSO DELLE NORME LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA MATERIA.
Testo
Risalendo ai lavori preparatori relativi all'art. 21, si puo' accertare che la modifica apportata dalla prima sottocommissione alla proposta originaria, con la sostituzione alla dizione "legge" di quella "legge sulla stampa", non fu espressione del proposito di dar vita ad un tipo speciale di riserva, essendosi anzi espressamente affermata da uno dei componenti della Commissione, non contraddetto dagli altri, la piena equivalenza fra le due dizioni. Obiettivamente considerata, la formula dell'art. 21 non e' cosi' univoca da potersene argomentare la volonta' di introdurre una riserva qualificata di legge, potendo invece venire interpretata come indicativa del complesso delle norme riguardanti la materia, anche all'infuori della loro riunione formale in unica sede.
Risalendo ai lavori preparatori relativi all'art. 21, si puo' accertare che la modifica apportata dalla prima sottocommissione alla proposta originaria, con la sostituzione alla dizione "legge" di quella "legge sulla stampa", non fu espressione del proposito di dar vita ad un tipo speciale di riserva, essendosi anzi espressamente affermata da uno dei componenti della Commissione, non contraddetto dagli altri, la piena equivalenza fra le due dizioni. Obiettivamente considerata, la formula dell'art. 21 non e' cosi' univoca da potersene argomentare la volonta' di introdurre una riserva qualificata di legge, potendo invece venire interpretata come indicativa del complesso delle norme riguardanti la materia, anche all'infuori della loro riunione formale in unica sede.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
co. 3
Altri parametri e norme interposte