Sentenza 5/1972 (ECLI:IT:COST:1972:5)
Massima numero 5867
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
13/01/1972; Decisione del
13/01/1972
Deposito del 19/01/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5868
Titolo
SENT. 5/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE REGIONALE DI LEGGI STATALI - TERMINE EX ART. 2 LEGGE COSTITUZIONALE 9 FEBBRAIO 1948, N. 1 - DECORRENZA DALLA DATA DI FORMAZIONE DELLE GIUNTE QUALI ORGANI COMPETENTI A DELIBERARE L'IMPUGNAZIONE.
SENT. 5/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE REGIONALE DI LEGGI STATALI - TERMINE EX ART. 2 LEGGE COSTITUZIONALE 9 FEBBRAIO 1948, N. 1 - DECORRENZA DALLA DATA DI FORMAZIONE DELLE GIUNTE QUALI ORGANI COMPETENTI A DELIBERARE L'IMPUGNAZIONE.
Testo
In base alla sentenza n. 39 del 1971 e' da ritenere che il termine per le impugnative promosso dalle Giunte delle Regioni a statuto ordinario, di nuova costituzione, non puo' decorrere da data anteriore a quella in cui i detti organi sono divenuti capaci di agire a tutela degli interessi dell'ente.
In base alla sentenza n. 39 del 1971 e' da ritenere che il termine per le impugnative promosso dalle Giunte delle Regioni a statuto ordinario, di nuova costituzione, non puo' decorrere da data anteriore a quella in cui i detti organi sono divenuti capaci di agire a tutela degli interessi dell'ente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 2
Altri parametri e norme interposte