Sentenza 5/1972 (ECLI:IT:COST:1972:5)
Massima numero 5868
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  13/01/1972;  Decisione del  13/01/1972
Deposito del 19/01/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5867


Titolo
SENT. 5/72 B. REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA - ESERCIZIO - PRESUPPOSTI RICHIESTI DALLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281 - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI E DEL PERSONALE DA PARTE DELLO STATO, O DECORSO DI UN BIENNIO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA STESSA LEGGE - FATTISPECIE - REGIONE ABRUZZI - RICORSO AVVERSO D.P.R. 30 GIUGNO 1967, N. 1523, ARTT. 2, 3, 5 E 6, SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO - ASSUNTA LESIONE DEGLI ARTT. 117 E 119 DELLA COSTITUZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Non essendosi ancora realizzati i presupposti di cui all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (che rende necessario, o un apposito atto di trasferimento alle Regioni delle funzioni gia' esercitate dallo Stato, nonche' il passaggio nei ruoli regionali del personale statale che le assolveva, oppure, in mancanza di tali adempimenti, l'avvenuto decorso di un biennio dalla data di entrata in vigore della legge richiamata), e permanendo pertanto temporaneamente nello Stato la potesta' di disporre in ordine alla materia degli interventi nel mezzogiorno, la Regione non ha veste per rivendicarla a se' e pretenderne l'esercizio, secondo ha gia' statuito la Corte in analoghi casi con le sentenze n. 119, 120, 121 del 1971. E', pertanto, inammissibile la questione di legittimita' costituzionale del t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, con riferimento agli artt. 5, 115, 118, 119 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte