Sentenza 6/1972 (ECLI:IT:COST:1972:6)
Massima numero 5869
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
13/01/1972; Decisione del
13/01/1972
Deposito del 19/01/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 6/72. REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA PERSONA - COD. PEN., ART. 583 - RESPONSABILITA' DELL'AGENTE PER LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL REATO DI LESIONE PERSONALE - NON VIOLA IL PRINCIPIO DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI CAUSALITA' PSICOLOGICA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 6/72. REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA PERSONA - COD. PEN., ART. 583 - RESPONSABILITA' DELL'AGENTE PER LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL REATO DI LESIONE PERSONALE - NON VIOLA IL PRINCIPIO DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI CAUSALITA' PSICOLOGICA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 583 cod. pen., nella parte in cui disciplina la responsabilita' dell'agente per le circostanze aggravanti del reato di lesione personale, non contrasta con l'art. 27 primo comma, della Costituzione, secondo cui la responsabilita' penale e' personale. Non rileva ai fini del decidere precisare se la norma costituzionale abbia vietato la c.d. responsabilita' oggettiva; invero, occorrendo, per la sussistenza del delitto di lesione (art. 582 c.p.), oltre al rapporto di causalita' materiale, il nesso psicologico, quest'ultimo non e' interrotto se dall'azione dolosa derivano le conseguenze previste dall'art. 583 c.p., che rientrano quindi sempre nella prevedibilita'.
L'art. 583 cod. pen., nella parte in cui disciplina la responsabilita' dell'agente per le circostanze aggravanti del reato di lesione personale, non contrasta con l'art. 27 primo comma, della Costituzione, secondo cui la responsabilita' penale e' personale. Non rileva ai fini del decidere precisare se la norma costituzionale abbia vietato la c.d. responsabilita' oggettiva; invero, occorrendo, per la sussistenza del delitto di lesione (art. 582 c.p.), oltre al rapporto di causalita' materiale, il nesso psicologico, quest'ultimo non e' interrotto se dall'azione dolosa derivano le conseguenze previste dall'art. 583 c.p., che rientrano quindi sempre nella prevedibilita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 1
Altri parametri e norme interposte