Sentenza 7/1972 (ECLI:IT:COST:1972:7)
Massima numero 5870
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
13/01/1972; Decisione del
13/01/1972
Deposito del 19/01/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 7/72. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRESUPPOSTI - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RIFERIMENTO ALLA CONCRETA APPLICAZIONE DELLA NORMA E NON A PREVISIONI, IPOTESI O CONGETTURE - FATTISPECIE - COD. PEN., ART. 371 - FALSO GIURAMENTO DELLA PARTE - NON VIENE IN APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 7/72. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRESUPPOSTI - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RIFERIMENTO ALLA CONCRETA APPLICAZIONE DELLA NORMA E NON A PREVISIONI, IPOTESI O CONGETTURE - FATTISPECIE - COD. PEN., ART. 371 - FALSO GIURAMENTO DELLA PARTE - NON VIENE IN APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Il controllo incidentale della legittimita' costituzionale di una norma giuridica e' ammissibile se e in quanto il giudice di merito ritiene di doverla applicare in concreto, tenendo conto cioe' della rilevanza della questione ai fini della pronunzia che egli deve emettere, e non puo' fondarsi su previsioni, su ipotesi o congetture.
Il controllo incidentale della legittimita' costituzionale di una norma giuridica e' ammissibile se e in quanto il giudice di merito ritiene di doverla applicare in concreto, tenendo conto cioe' della rilevanza della questione ai fini della pronunzia che egli deve emettere, e non puo' fondarsi su previsioni, su ipotesi o congetture.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte