Sentenza 7/1972 (ECLI:IT:COST:1972:7)
Massima numero 5870
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  13/01/1972;  Decisione del  13/01/1972
Deposito del 19/01/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 7/72. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRESUPPOSTI - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RIFERIMENTO ALLA CONCRETA APPLICAZIONE DELLA NORMA E NON A PREVISIONI, IPOTESI O CONGETTURE - FATTISPECIE - COD. PEN., ART. 371 - FALSO GIURAMENTO DELLA PARTE - NON VIENE IN APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Il controllo incidentale della legittimita' costituzionale di una norma giuridica e' ammissibile se e in quanto il giudice di merito ritiene di doverla applicare in concreto, tenendo conto cioe' della rilevanza della questione ai fini della pronunzia che egli deve emettere, e non puo' fondarsi su previsioni, su ipotesi o congetture.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte