Sentenza 8/1972 (ECLI:IT:COST:1972:8)
Massima numero 5871
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  13/01/1972;  Decisione del  13/01/1972
Deposito del 19/01/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5872


Titolo
SENT. 8/72 A. LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO - ESTINZIONE - COD. CIV., ART. 2122, TERZO COMMA - INDENNITA' DOVUTE IN CASO DI MORTE DEL LAVORATORE EX ARTT. 2118 E 2120 - ATTRIBUZIONE SECONDO LE NORME DELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA ED ESCLUSIONE IMPLICITA DELLA DELAZIONE TESTAMENTARIA AMMESSA DALL'ART. 457 - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO A DANNO DEI LAVORATORI SUBORDINATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
L'art. 2122, comma terzo, del Codice civile, disponendo che le indennita' in esso indicate sono attribuite secondo le norme della successione legittima, e cioe' che il diritto ad esse relativo spetta iure successionis agli eredi legittimi del lavoratore, presuppone che il diritto a tali indennita' faccia parte del patrimonio del lavoratore medesimo. Da cio' deriva che l'esclusione della delazione testamentaria, implicitamente posta dalla norma esaminata, rappresenta una deroga all'art. 457 del Codice civile e pone una limitazione a carico della categoria dei lavoratori subordinati palesemente in contrasto con il principio di eguaglianza. La disparita' di trattamento che cosi' si determina non trova alcuna adeguata e razionale giustificazione. Essa, anzi, risulta ancor piu' evidente ove si consideri che la norma non tiene nel dovuto conto la funzione previdenziale che e' essenzialmente collegata anche alle indennita' dovute in caso di morte. E' percio' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 2122, comma terzo, del Codice civile nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo comma, possa disporre per testamento delle indennita' di cui allo stesso articolo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte