Sentenza 8/1972 (ECLI:IT:COST:1972:8)
Massima numero 5872
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  13/01/1972;  Decisione del  13/01/1972
Deposito del 19/01/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5871


Titolo
SENT. 8/72 B. LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO - ESTINZIONE - INDENNITA' DOVUTE IN CASO DI MORTE DEL LAVORATORE EX ARTT. 2118 E 2120 DEL COD. CIVILE - ART. 2122, TERZO COMMA, DELLO STESSO CODICE: ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' SECONDO LE SOLE NORME DELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA - EFFETTI - POSSIBILITA' PER IL LAVORATORE DI DISPORRE PER TESTAMENTO - ATTRIBUZIONE DELLE STESSE ALLO STATO (EX ART. 586 DEL CODICE) QUANDO NON VI SIA DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA E MANCHINO ALTRI SUCCESSIBILI - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'attribuzione allo Stato delle indennita' dovute in caso di morte del lavoratore subordinato a sensi dell'art. 2122 del Codice civile non contrasta con l'art. 42 della Costituzione: infatti, ammessa, a seguito della parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 2122, comma terzo, del Codice civile, la possibilita' che il lavoratore subordinato possa disporre per testamento delle dette indennita', l'attribuzione di queste allo Stato, qualora non vi sia disposizione testamentaria e manchino altri successibili, e' pienamente conforme al principio generale posto dall'art. 586 del Codice civile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte