Sentenza 9/1972 (ECLI:IT:COST:1972:9)
Massima numero 5874
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
13/01/1972; Decisione del
13/01/1972
Deposito del 19/01/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 9/72 B. SOSTANZE STUPEFACENTI - DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE, COMMERCIO E IMPIEGO - LEGGE 22 OTTOBRE 1954, N. 1041, ARTT. 3, 6 E 25 - RAPPORTI CON L'ART. 446 DEL COD. PENALE - PERDURANTE VALIDITA' DELLA DISPOSIZIONE DEL CODICE, CUI LA PRIMA AGGIUNGE ULTERIORI ELEMENTI DI CERTEZZA - ELENCHI PREVISTI DALLA LEGGE SPECIALE - NON HANNO CARATTERE DI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 9/72 B. SOSTANZE STUPEFACENTI - DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE, COMMERCIO E IMPIEGO - LEGGE 22 OTTOBRE 1954, N. 1041, ARTT. 3, 6 E 25 - RAPPORTI CON L'ART. 446 DEL COD. PENALE - PERDURANTE VALIDITA' DELLA DISPOSIZIONE DEL CODICE, CUI LA PRIMA AGGIUNGE ULTERIORI ELEMENTI DI CERTEZZA - ELENCHI PREVISTI DALLA LEGGE SPECIALE - NON HANNO CARATTERE DI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il parallelismo fra la formula generica dell'art. 44 c.p., che punisce il commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti non comprese negli elenchi predisposti dal Ministero della sanita', e la formula della legge speciale in materia (22 ottobre 1954, n. 1041) la quale, riconoscendo la perdurante validita' della prima, non fa che aggiungervi ulteriori elementi di certezza costituiti dalla predeterminazione, su scala internazionale, del risultato di accertamenti tecnici, esclude che agli elenchi previsti dalla legge speciale possa attribuirsi carattere di elementi costitutivi del reato. Tale carattere essi, comunque, non avrebbero, per la loro stessa natura di mere indicazioni particolareggiate ai fini della qualificazione delle sostanze, al di fuori del precetto penale, i cui elementi costitutivi necessari e sufficienti ai fini della riserva di legge di cui all'art. 25 Cost. sono tutti indicati dall'art. 6, quarto comma, della legge speciale, come gia' ritenuto dalla Corte con la sent. n. 36 del 1964, e come deve confermarsi in mancanza di motivi conducenti ad una revisione del problema. E' pertanto manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, quarto comma, 6 e 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sollevata in relazione al principio di legalita', nel presupposto che la struttura del reato e le sue conseguenze sanzionatorie siano esclusivamente collegate e condizionate dai detti elenchi.
Il parallelismo fra la formula generica dell'art. 44 c.p., che punisce il commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti non comprese negli elenchi predisposti dal Ministero della sanita', e la formula della legge speciale in materia (22 ottobre 1954, n. 1041) la quale, riconoscendo la perdurante validita' della prima, non fa che aggiungervi ulteriori elementi di certezza costituiti dalla predeterminazione, su scala internazionale, del risultato di accertamenti tecnici, esclude che agli elenchi previsti dalla legge speciale possa attribuirsi carattere di elementi costitutivi del reato. Tale carattere essi, comunque, non avrebbero, per la loro stessa natura di mere indicazioni particolareggiate ai fini della qualificazione delle sostanze, al di fuori del precetto penale, i cui elementi costitutivi necessari e sufficienti ai fini della riserva di legge di cui all'art. 25 Cost. sono tutti indicati dall'art. 6, quarto comma, della legge speciale, come gia' ritenuto dalla Corte con la sent. n. 36 del 1964, e come deve confermarsi in mancanza di motivi conducenti ad una revisione del problema. E' pertanto manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, quarto comma, 6 e 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sollevata in relazione al principio di legalita', nel presupposto che la struttura del reato e le sue conseguenze sanzionatorie siano esclusivamente collegate e condizionate dai detti elenchi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte