Sentenza 9/1972 (ECLI:IT:COST:1972:9)
Massima numero 5875
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  13/01/1972;  Decisione del  13/01/1972
Deposito del 19/01/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5873  5874  5876  5877  5878


Titolo
SENT. 9/72 C. SOSTANZE STUPEFACENTI - DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE, COMMERCIO E IMPIEGO - LEGGE 22 OTTOBRE 1954, N. 1041, ARTT. 3, 6 E 25 - POTERE DEMANDATO AL MINISTRO PER LA SANITA' DI PROCEDERE A MERA ELENCAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - NON DA' LUOGO A DELEGAZIONE LEGISLATIVA EX ART. 76 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
La mera elencazione di sostanze stupefacenti, demandata al Ministro per la sanita', dalla legge 22 ottobre 1954, n. 1041, art. 3, quarto comma, 6 e 25, non e' atto di legislazione delegata bensi' atto di accertamento amministrativo della capacita' intrinseca di dette sostanze a conseguire gli scopi vietati dalla legge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte