Sentenza 9/1972 (ECLI:IT:COST:1972:9)
Massima numero 5877
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
13/01/1972; Decisione del
13/01/1972
Deposito del 19/01/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 9/72 E. SOSTANZE STUPEFACENTI - DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE, COMMERCIO E IMPIEGO - RAPPORTI TRA LA LEGGE SPECIALE 22 OTTOBRE 1954, N. 1041, ARTT. 3, 6 E 25, E L'ART. 446 DEL COD. PENALE - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO - ASSUNTA DIPENDENZA DA UN ATTO (COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI) DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAZIONALITA' - SUSSISTENZA DI DIVERSITA' DI SITUAZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA. (COSTITUZIONE, ART. 3).
SENT. 9/72 E. SOSTANZE STUPEFACENTI - DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE, COMMERCIO E IMPIEGO - RAPPORTI TRA LA LEGGE SPECIALE 22 OTTOBRE 1954, N. 1041, ARTT. 3, 6 E 25, E L'ART. 446 DEL COD. PENALE - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO - ASSUNTA DIPENDENZA DA UN ATTO (COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI) DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAZIONALITA' - SUSSISTENZA DI DIVERSITA' DI SITUAZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA. (COSTITUZIONE, ART. 3).
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti degli artt. 3 e 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (concernente la disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti) in relazione all'art. 3 della Costituzione, nel presupposto che la diversita' di trattamento fra legge ordinaria (art. 446 c.p.) e legge speciale verrebbe a dipendere unicamente da un atto di prerogativa esclusiva della pubblica Amministrazione, e precisamente dagli elenchi delle sostanze stupefacenti predisposti dal Ministro della sanita', sostanze in relazione alle quali soltanto si applicherebbe la disciplina piu' severa della legge speciale. Invero le ragioni di piu' efficace tutela che debbono guidare la pubblica Amministrazione nella compilazione degli elenchi, gia' riconosciuta con l'ord. 15/71, a parte la natura giuridica degli elenchi stessi in rapporto al comando penale generale, pure gia' precisata con la sent. n. 36/64, escludono, per la diversita' delle situazioni contemplate, la validita' della censura di irrazionale trattamento differenziato.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti degli artt. 3 e 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (concernente la disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti) in relazione all'art. 3 della Costituzione, nel presupposto che la diversita' di trattamento fra legge ordinaria (art. 446 c.p.) e legge speciale verrebbe a dipendere unicamente da un atto di prerogativa esclusiva della pubblica Amministrazione, e precisamente dagli elenchi delle sostanze stupefacenti predisposti dal Ministro della sanita', sostanze in relazione alle quali soltanto si applicherebbe la disciplina piu' severa della legge speciale. Invero le ragioni di piu' efficace tutela che debbono guidare la pubblica Amministrazione nella compilazione degli elenchi, gia' riconosciuta con l'ord. 15/71, a parte la natura giuridica degli elenchi stessi in rapporto al comando penale generale, pure gia' precisata con la sent. n. 36/64, escludono, per la diversita' delle situazioni contemplate, la validita' della censura di irrazionale trattamento differenziato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte