Sentenza 10/1972 (ECLI:IT:COST:1972:10)
Massima numero 5879
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CHIARELLI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
25/01/1972; Decisione del
25/01/1972
Deposito del 26/01/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 10/72 A. REFERENDUM ABROGATIVO - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA - SOGGETTI LEGITTIMATI A DEPOSITARE MEMORIE - PROMOTORI E GOVERNO - MEMORIE DI ALTRI - IRRICEVIBILITA'. (LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352, ART. 33).
SENT. 10/72 A. REFERENDUM ABROGATIVO - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA - SOGGETTI LEGITTIMATI A DEPOSITARE MEMORIE - PROMOTORI E GOVERNO - MEMORIE DI ALTRI - IRRICEVIBILITA'. (LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352, ART. 33).
Testo
Dinanzi alla Corte costituzionale che decide della ammissibilita' del referendum possono depositare memorie soltanto i promotori del referendum ed il governo: gli uni come portatori della volonta' di coloro che hanno sottoscrtto la relativa istanza, l'altro per assicurare le condizioni necessarie e sufficienti per un legittimo contraddittorio.
Dinanzi alla Corte costituzionale che decide della ammissibilita' del referendum possono depositare memorie soltanto i promotori del referendum ed il governo: gli uni come portatori della volonta' di coloro che hanno sottoscrtto la relativa istanza, l'altro per assicurare le condizioni necessarie e sufficienti per un legittimo contraddittorio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte