Sentenza 123/2020 (ECLI:IT:COST:2020:123)
Massima numero 43484
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  26/05/2020;  Decisione del  26/05/2020
Deposito del 23/06/2020; Pubblicazione in G. U. 24/06/2020
Massime associate alla pronuncia:  43485


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione sulla rilevanza - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 165 del 2001, inserito dall'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009. Il giudice a quo sarebbe ammesso ad individuare profili attenuanti della gravità dell'illecito disciplinare all'esame nel giudizio principale solo se, ed in quanto, per esso non fosse previsto un licenziamento automatico, ciò che costituisce, appunto, l'oggetto della questione incidentale. È dunque proprio l'automatismo legislativo nella previsione della sanzione espulsiva ad impedire la valutazione in concreto della gravità oggettiva e soggettiva dei fatti addebitati, valutazione che, invece, ben potrebbe essere compiuta ove tale automatismo fosse rimosso, in accoglimento della prospettata questione di legittimità costituzionale. (Precedente citato: sentenza n. 197 del 2018).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 55  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte