Sentenza 10/1972 (ECLI:IT:COST:1972:10)
Massima numero 5881
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CHIARELLI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
25/01/1972; Decisione del
25/01/1972
Deposito del 26/01/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 10/72 C. REFERENDUM ABROGATIVO - OGGETTO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898 - DISCIPLINA DEI CASI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - NON RIENTRA TRA LE MATERIE ESCLUSE DALL'ART. 75 SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA. (LEGGE COSTITUZIONALE 11 MARZO 1953, N. 1, ART. 2; LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352, ART. 33, QUARTO COMMA).
SENT. 10/72 C. REFERENDUM ABROGATIVO - OGGETTO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898 - DISCIPLINA DEI CASI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - NON RIENTRA TRA LE MATERIE ESCLUSE DALL'ART. 75 SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA. (LEGGE COSTITUZIONALE 11 MARZO 1953, N. 1, ART. 2; LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352, ART. 33, QUARTO COMMA).
Testo
Alla Corte costituzionale, in sede di giudizio sulla ammissibilita' del referendum, resta affidato soltanto il compito di verificare se la richiesta di cui si tratta riguardi materie che l'art. 75, secondo comma, della Costituzione esclude dalla votazione popolare. Il referendum riguardante la disciplina dei casi di scioglimento dei matrimoni non concerne materia rientrante fra quelle eccettuate dalla Costituzione.
Alla Corte costituzionale, in sede di giudizio sulla ammissibilita' del referendum, resta affidato soltanto il compito di verificare se la richiesta di cui si tratta riguardi materie che l'art. 75, secondo comma, della Costituzione esclude dalla votazione popolare. Il referendum riguardante la disciplina dei casi di scioglimento dei matrimoni non concerne materia rientrante fra quelle eccettuate dalla Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
co. 2
Altri parametri e norme interposte