Sentenza 12/1972 (ECLI:IT:COST:1972:12)
Massima numero 5884
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  27/01/1972;  Decisione del  27/01/1972
Deposito del 02/02/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5883  5885  5886  5887  5888  5889  5890  5891  5892  5893


Titolo
SENT. 12/72 B. SICUREZZA PUBBLICA - AUTORIZZAZIONE PRESCRITTA PER LA PUBBLICA RACCOLTA DI FONDI - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 156 - SOTTRAZIONE AL REGIME DELL'AUTORIZZAZIONE DELLE QUESTUE RELIGIOSE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - INAPPLICABILITA' DEL PRECETTO, NELLA SPECIE, DATA LA PRESENZA DELL'ART. 7, CHE ACCOGLIE IL PRINCIPIO CONCORDATARIO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il divieto di trattamento differenziato in ragione della religione praticata, qual'e' sancito dal primo comma dell'art. 3, non puo' trovare nella specie applicazione, data la presenza dell'altra norma costituzionale, consacrata nell'art. 7, di accoglimento del principio concordante, nei termini risultanti dai "Patti lateranensi". Infatti questi, nell'ultimo comma dell'art. 2 del Concordato, hanno sottratto ad ogni ingerenza delle autorita' civili collette disposte da quelle ecclesiastiche all'interno o all'ingresso delle chiese o negli edifici di proprieta' di enti religiosi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 7

Altri parametri e norme interposte