Sentenza 12/1972 (ECLI:IT:COST:1972:12)
Massima numero 5885
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  27/01/1972;  Decisione del  27/01/1972
Deposito del 02/02/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5883  5884  5886  5887  5888  5889  5890  5891  5892  5893


Titolo
SENT. 12/72 C. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - MOTIVI DI RELIGIONE - IRRILEVANZA - COSTITUZIONE, ART. 3, PRIMO COMMA - COORDINAMENTO CON L'ART. 7 - DEROGABILITA' DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA IN APPLICAZIONE DEGLI IMPEGNI CONCORDATI - LIMITI.

Testo
Con sentenze n. 31 e n. 32 dell'anno 1971 la Corte, nell'ammettere la derogabilita' del principio di eguaglianza in quanto venga richiesta dagli impegni concordatari, ha tuttavia statuito che essa trova un limite inderogabile nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento; ma e' chiaro che in nessun modo questi possono ritenersi compromessi dalla diversita' di disciplina dell'esercizio della facolta' di questua.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 7

Altri parametri e norme interposte