Sentenza 12/1972 (ECLI:IT:COST:1972:12)
Massima numero 5885
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
27/01/1972; Decisione del
27/01/1972
Deposito del 02/02/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 12/72 C. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - MOTIVI DI RELIGIONE - IRRILEVANZA - COSTITUZIONE, ART. 3, PRIMO COMMA - COORDINAMENTO CON L'ART. 7 - DEROGABILITA' DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA IN APPLICAZIONE DEGLI IMPEGNI CONCORDATI - LIMITI.
SENT. 12/72 C. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - MOTIVI DI RELIGIONE - IRRILEVANZA - COSTITUZIONE, ART. 3, PRIMO COMMA - COORDINAMENTO CON L'ART. 7 - DEROGABILITA' DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA IN APPLICAZIONE DEGLI IMPEGNI CONCORDATI - LIMITI.
Testo
Con sentenze n. 31 e n. 32 dell'anno 1971 la Corte, nell'ammettere la derogabilita' del principio di eguaglianza in quanto venga richiesta dagli impegni concordatari, ha tuttavia statuito che essa trova un limite inderogabile nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento; ma e' chiaro che in nessun modo questi possono ritenersi compromessi dalla diversita' di disciplina dell'esercizio della facolta' di questua.
Con sentenze n. 31 e n. 32 dell'anno 1971 la Corte, nell'ammettere la derogabilita' del principio di eguaglianza in quanto venga richiesta dagli impegni concordatari, ha tuttavia statuito che essa trova un limite inderogabile nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento; ma e' chiaro che in nessun modo questi possono ritenersi compromessi dalla diversita' di disciplina dell'esercizio della facolta' di questua.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 7
Altri parametri e norme interposte