Sentenza 13/1972 (ECLI:IT:COST:1972:13)
Massima numero 5898
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  27/01/1972;  Decisione del  27/01/1972
Deposito del 02/02/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5894  5895  5896  5897


Titolo
SENT. 13/72 E. LIBERTA' PERSONALE - RESTRIZIONI - COSTITUZIONE, ART. 13 - PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA - CONVALIDA DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - E' NECESSARIA SOLO PER RESTRIZIONE DURATURE - ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO EX ART. 15, SECONDO COMMA, T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - TEMPORANEITA' - SUSSISTENZA DEI NORMALI RIMEDI GIURISDIZIONALI.

Testo
La procedura di convalida da parte dell'autorita' giudiziaria dei provvedimenti di restrizione della liberta' personale adottati dall'autorita' di p.s., prevista dall'art. 13, comma terzo, Cost., e' necessaria solo quando trattasi di provvedimenti che danno luogo a restrizione duratura della liberta', condizione questa che non ricorre nella ipotesi dell'accompagnamento coattivo di cui all'art. 15, comma secondo, del t.u. delle leggi di p.s., incidendo questo in modo del tutto temporaneo nella liberta' personale. In tal caso, tuttavia, l'interessato potra' sempre provocare, sia pure a posteriori, coi normali rimedi giurisdizionali, una verifica da parte dell'autorita' giudiziaria della legittimita' del provvedimento adottato dalla p.s.: ed in cio' risiede la garanzia contro ogni abuso del potere a questa conferito.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte