Sentenza 13/1972 (ECLI:IT:COST:1972:13)
Massima numero 5898
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
27/01/1972; Decisione del
27/01/1972
Deposito del 02/02/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/72 E. LIBERTA' PERSONALE - RESTRIZIONI - COSTITUZIONE, ART. 13 - PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA - CONVALIDA DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - E' NECESSARIA SOLO PER RESTRIZIONE DURATURE - ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO EX ART. 15, SECONDO COMMA, T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - TEMPORANEITA' - SUSSISTENZA DEI NORMALI RIMEDI GIURISDIZIONALI.
SENT. 13/72 E. LIBERTA' PERSONALE - RESTRIZIONI - COSTITUZIONE, ART. 13 - PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA - CONVALIDA DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - E' NECESSARIA SOLO PER RESTRIZIONE DURATURE - ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO EX ART. 15, SECONDO COMMA, T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - TEMPORANEITA' - SUSSISTENZA DEI NORMALI RIMEDI GIURISDIZIONALI.
Testo
La procedura di convalida da parte dell'autorita' giudiziaria dei provvedimenti di restrizione della liberta' personale adottati dall'autorita' di p.s., prevista dall'art. 13, comma terzo, Cost., e' necessaria solo quando trattasi di provvedimenti che danno luogo a restrizione duratura della liberta', condizione questa che non ricorre nella ipotesi dell'accompagnamento coattivo di cui all'art. 15, comma secondo, del t.u. delle leggi di p.s., incidendo questo in modo del tutto temporaneo nella liberta' personale. In tal caso, tuttavia, l'interessato potra' sempre provocare, sia pure a posteriori, coi normali rimedi giurisdizionali, una verifica da parte dell'autorita' giudiziaria della legittimita' del provvedimento adottato dalla p.s.: ed in cio' risiede la garanzia contro ogni abuso del potere a questa conferito.
La procedura di convalida da parte dell'autorita' giudiziaria dei provvedimenti di restrizione della liberta' personale adottati dall'autorita' di p.s., prevista dall'art. 13, comma terzo, Cost., e' necessaria solo quando trattasi di provvedimenti che danno luogo a restrizione duratura della liberta', condizione questa che non ricorre nella ipotesi dell'accompagnamento coattivo di cui all'art. 15, comma secondo, del t.u. delle leggi di p.s., incidendo questo in modo del tutto temporaneo nella liberta' personale. In tal caso, tuttavia, l'interessato potra' sempre provocare, sia pure a posteriori, coi normali rimedi giurisdizionali, una verifica da parte dell'autorita' giudiziaria della legittimita' del provvedimento adottato dalla p.s.: ed in cio' risiede la garanzia contro ogni abuso del potere a questa conferito.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte