Ordinanza 124/2020 (ECLI:IT:COST:2020:124)
Massima numero 43494
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  20/05/2020;  Decisione del  20/05/2020
Deposito del 23/06/2020; Pubblicazione in G. U. 24/06/2020
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Marche - Armonizzazione del trattamento economico del personale delle Province trasferito alla Regione - Rideterminazione della dotazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale e per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale della Giunta regionale - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Marche n. 39 del 2018, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. l), e 3 Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata da sopravvenuta abrogazione della norma impugnata, che, medio tempore, non ha avuto applicazione).

Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia all'impugnazione della parte ricorrente, accettata dalla resistente costituita, determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (Precedenti citati: ordinanze n. 211 del 2019, n. 190 del 2019, n. 183 del 2019 e n. 136 del 2019).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  03/10/2018  n. 39  art. 5  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23