Sentenza 15/1972 (ECLI:IT:COST:1972:15)
Massima numero 5901
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
27/01/1972; Decisione del
27/01/1972
Deposito del 02/02/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 15/72 A. URBANISTICA - PIANI REGOLATORI - LEGGE 23 GENNAIO 1941, N. 147, ART. 1 - APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DI MASSIMA DEL COMUNE DI APUANIA - RELATIVO REGOLAMENTO EDILIZIO - PRESCRIZIONE DI UN VINCOLO DI ZONA A "COLONIE MARINE" - MANCATA PREVISIONE DI UN INDENNIZZO - DIFETTO ASSOLUTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE PROPOSTA AI FINI DELLA DECISIONE DEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 15/72 A. URBANISTICA - PIANI REGOLATORI - LEGGE 23 GENNAIO 1941, N. 147, ART. 1 - APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DI MASSIMA DEL COMUNE DI APUANIA - RELATIVO REGOLAMENTO EDILIZIO - PRESCRIZIONE DI UN VINCOLO DI ZONA A "COLONIE MARINE" - MANCATA PREVISIONE DI UN INDENNIZZO - DIFETTO ASSOLUTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE PROPOSTA AI FINI DELLA DECISIONE DEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale incidentale, una volta stabilito che la questione proposta deve essere dichiarata inammissibile perche' assolutamente irrilevante nel processo a quo, e' superfluo esaminare, nel merito, gli elementi dedotti o deducibli, a favore o contro la fondatezza della questione stessa. Pertanto, nella specie, sia rispetto al giudizio promosso dal Tribunale di Massa (ord. 20 gennaio e 14 luglio 1970) sia rispetto al giudizio promosso dal Consiglio di Stato (ord. 11 giugno 1968) nei confronti del regolamento edilizio per il Comune di Apuania (approvato con legge 23 gennaio 1941, n. 147) e, rispettivamente, nei confronti del piano regolatore generale di Napoli (approvato con legge 29 maggio 1939, n. 1208), essendosi accertato l'assoluto difetto di rilevanza, nel processo a quo, della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in entrambi i casi, circa il negato indennizzo di certi "vincoli di zona", e' superfluo esaminare se il vincolo discendente della norma impugnata sia a tempo indeterminato (e quale influenza abbia spiegato, su questo punto, la legge 19 dicembre 1968, n. 1187), se il vincolo stesso abbia contenuto sostanzialmente espropriativo, e quale incidenza sulla questione possa avere la circostanza che la supposta espropriazione, in quanto immediatamente discendente dalla legge, si sarebbe in effetti verificata prima della entrata in vigore della Costituzione.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale incidentale, una volta stabilito che la questione proposta deve essere dichiarata inammissibile perche' assolutamente irrilevante nel processo a quo, e' superfluo esaminare, nel merito, gli elementi dedotti o deducibli, a favore o contro la fondatezza della questione stessa. Pertanto, nella specie, sia rispetto al giudizio promosso dal Tribunale di Massa (ord. 20 gennaio e 14 luglio 1970) sia rispetto al giudizio promosso dal Consiglio di Stato (ord. 11 giugno 1968) nei confronti del regolamento edilizio per il Comune di Apuania (approvato con legge 23 gennaio 1941, n. 147) e, rispettivamente, nei confronti del piano regolatore generale di Napoli (approvato con legge 29 maggio 1939, n. 1208), essendosi accertato l'assoluto difetto di rilevanza, nel processo a quo, della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in entrambi i casi, circa il negato indennizzo di certi "vincoli di zona", e' superfluo esaminare se il vincolo discendente della norma impugnata sia a tempo indeterminato (e quale influenza abbia spiegato, su questo punto, la legge 19 dicembre 1968, n. 1187), se il vincolo stesso abbia contenuto sostanzialmente espropriativo, e quale incidenza sulla questione possa avere la circostanza che la supposta espropriazione, in quanto immediatamente discendente dalla legge, si sarebbe in effetti verificata prima della entrata in vigore della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte