Sentenza 15/1972 (ECLI:IT:COST:1972:15)
Massima numero 5903
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  27/01/1972;  Decisione del  27/01/1972
Deposito del 02/02/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5901  5902


Titolo
SENT. 15/72 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - NORMA DA APPLICARE NEL GIUDIZIO A QUO A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - FATTISPECIE DI INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA.

Testo
Se il giudizio di costituzionalita' promosso in via incidentale verte su una norma di legge, dichiarata illegittima la quale, le norme da applicarsi nel giudizio a quo, benche' collegate in qualche modo ad essa, resterebbero tuttavia ferme ed efficaci, la questione - senza che con cio' si eserciti alcun sindacato sulla valutazione del giudice a quo in ordine alla individuazione della norma applicabile al caso concreto - va dichiarata inammissibile, per assoluto difetto di rilevanza. E' questo il caso della questione sollevata innanzi alla Corte costituzionale dal Tribunale di Massa, con le ordinanze 20 gennaio e 14 luglio 1970, nei confronti della normativa del "regolamento edilizio per il Comune di Apuania" (approvato con legge 23 gennaio 1941, n. 147) concernente la zona vincolata ad esclusiva costruzione di "colonie marine": normativa impugnata dal Tribunale, in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost., e in base ai principi affermati nella sent. n. 55 del 1968 - nella parte relativa alla mancata previsione di un indennizzo ai proprietari dei suoli interessati, nei giudizi innanzi al Tribunale controvertendosi invece sulla violazione delle "distanze" stabilite per quella zona dalla stesso regolamento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte