Sentenza 16/1972 (ECLI:IT:COST:1972:16)
Massima numero 5907
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
27/01/1972; Decisione del
27/01/1972
Deposito del 02/02/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 16/72 D. EDILIZIA - LEGGE URBANISTICA 17 AGOSTO 1942, N. 1150, ARTT. 7, NN. 2, 3 E 4, E 40 - MANCATA PREVISIONE DI INDENNIZZO PER L'IMPOSIZIONE DEI VINCOLI IVI PREVISTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - RICHIAMO DI PRECEDENTE DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
SENT. 16/72 D. EDILIZIA - LEGGE URBANISTICA 17 AGOSTO 1942, N. 1150, ARTT. 7, NN. 2, 3 E 4, E 40 - MANCATA PREVISIONE DI INDENNIZZO PER L'IMPOSIZIONE DEI VINCOLI IVI PREVISTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - RICHIAMO DI PRECEDENTE DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
Testo
Nella sentenza n. 55 del 1968 la Corte costituzionale non dichiaro' la illegittimita' della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nella parte in cui essa consente l'imposizione a tempo indeterminato di vincoli di zona aventi contenuto sostanzialmente espropriativo, ma si limito' a dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni allora sottoposte al suo esame solamente "nella parte in cui non prevedono un indennizzo".
Nella sentenza n. 55 del 1968 la Corte costituzionale non dichiaro' la illegittimita' della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nella parte in cui essa consente l'imposizione a tempo indeterminato di vincoli di zona aventi contenuto sostanzialmente espropriativo, ma si limito' a dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni allora sottoposte al suo esame solamente "nella parte in cui non prevedono un indennizzo".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte